Sanabili le violazioni prodromiche alla dichiarazione, incluse esportazioni e lettere di intento

Di Alfio CISSELLO

Entro il 31 maggio i contribuenti devono perfezionare il ravvedimento operoso speciale, rimuovendo la violazione e, a seconda dei casi, pagando la prima rata (per le violazioni commesse nel 2022) o le prime 5 rate (per le violazioni commesse sino all’anno 2021).

Ricapitolando, in base agli ultimi interventi normativi:
– il DL 215/2023 ha esteso il ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse in relazione al 2022 i cui importi vanno pagati in 4 rate, scadenti il 31 maggio 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024 (salvo pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio);
– il DL 29 marzo 2024 n. 39 ha riaperto i termini per il ravvedimento speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31 dicembre 2021. Entro il 31 maggio 2024 occorrerà pagare le prime cinque rate (scadute il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024) e restano invariati i termini per il pagamento delle restanti tre rate, fissati al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024.

Relativamente alla riapertura dei termini, nella circ. Agenzia delle Entrate 15 maggio 2024 n. 11 si è specificato come possano beneficiare della riammissione i contribuenti che:
– entro il 30 settembre 2023 non hanno pagato la prima rata, la hanno pagata tardi oppure hanno pagato la prima rata/tutte le somme ma non hanno rimosso la violazione;
– hanno ravveduto violazioni relative solo ad alcune annualità;
– hanno ravveduto una parte delle violazioni commesse nello stesso anno.
Sebbene non affermato espressamente, non paiono esserci dubbi sul fatto che vi rientrino i contribuenti che nulla hanno fatto entro il 30 settembre 2023.

Non sono, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 15 maggio 2024 n. 11 riammessi i contribuenti che hanno perfezionato il ravvedimento (quindi hanno rimosso la violazione e hanno pagato tutte le somme o la prima rata entro fine settembre) ma sono decaduti per mancato pagamento delle rate successive. Il ravvedimento rimane in tal caso valido ma ci sarà l’iscrizione a ruolo delle intere somme maggiorate della sanzione del 30% sul residuo ancora dovuto a titolo di imposta.

Beneficiano del ravvedimento speciale le violazioni riguardanti la dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP e il 770 con l’eccezione della dichiarazione omessa.
Oltre al classico caso della dichiarazione infedele (punita nella misura base minima con il 90% dell’imposta) si può trattare di omesse/infedeli fatturazioni delle operazioni (art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97) o di indebita detrazione IVA (art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97) quand’anche la violazione non sia stata recepita in dichiarazione.

Uguale discorso va fatto per le altre violazioni prodromiche che comunque danno luogo a una infedeltà dichiarativa, si pensi alle violazioni indicate all’art. 7 del DLgs. 471/97 (omessa esportazione di beni, errato utilizzo del plafond, operazioni senza addebito dell’imposta in assenza della lettera di intento).
Entro fine mese bisogna pagare le somme e rimuovere la violazione, quindi presentare la dichiarazione integrativa e, ad esempio, correggere le fatture.

Le violazioni in tema di LIPE non rientrano nel ravvedimento speciale quindi, onde regolarizzare completamente la posizione, è necessario rimuovere la violazione compilando il quadro VH della dichiarazione IVA e pagare le sanzioni ridotte ma ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.

Ogni violazione deve essere oggetto di un autonomo ravvedimento non operando il cumulo giuridico.
Difficilmente rientra nel ravvedimento speciale l’omessa regolarizzazione del cessionario ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 (c.d. fattura spia), non essendo una violazione dichiarativa né prodromica alla dichiarazione.
Non sono ravvedibili le omesse dichiarazioni e le omesse/infedeli compilazioni del quadro RW, ma si può ravvedere la mancata dichiarazione di redditi esteri e le violazioni in tema di IVIE/IVAFE.