L’art. 1 comma 63 lett. b) della L. 213/2023 ha sancito però che sia sempre a titolo di acconto

Di Anita MAURO

Nella circolare 10 maggio 2024 n. 10, nell’esaminare le novità in materia di locazioni brevi introdotte dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 comma 63 della L. 213/2023) l’Agenzia delle Entrate si è soffermata non solo sull’aumento dell’aliquota della cedolare secca (che passa dal 21% al 26% dal 1° gennaio 2024, si veda “Cedolare secca al 26% per i redditi maturati dal 1° gennaio 2024” del 13 maggio 2024), ma anche sulle novità in relazione agli obblighi degli intermediari.

Si ricorda, infatti, che l’art. 4 del DL 50/2017 pone alcuni specifici obblighi in capo ai soggetti che:
– esercitano attività di intermediazione immobiliare;
– gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

In particolare, limitatamente a quanto oggetto della circolare n. 10/2024, gli intermediari:
– se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati a essi relativi (art. 4 comma 4 del DL 50/2017);
– se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono operare una ritenuta, effettuare il relativo versamento e rilasciare la certificazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98 (art. 4 comma 5 del DL 50/2017).

Per quanto concerne la ritenuta, la circolare rileva che, nonostante l’aliquota della cedolare secca abbia subito un aumento che l’ha portata dal 21% al 26% (salva la possibilità di continuare ad applicare l’aliquota del 21% ad un solo immobile, individuato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi) l’ammontare della ritenuta non cambia, restando fissato al 21%. Però, con una modifica all’art. 4 comma 5 del DL 50/2017, l’art. 1 comma 63 lett. b) della L. 213/2023 ha sancito che la ritenuta avvenga sempre a titolo di acconto.

La circolare in proposito, spiega che tale scelta è dovuta alla volontà di “semplificazione degli adempimenti” che ha spinto il legislatore a mantenere la ritenuta prevista dal comma 5 dell’art. 4 “nella misura del 21 per cento, prevedendo, nel contempo, che sia operata dagli «intermediari» a titolo d’acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario”.

Fino al 31 dicembre 2023, invece, la ritenuta aveva natura di acconto solo in caso di mancata opzione per la cedolare secca, mentre in caso contrario avveniva a titolo di imposta.