Tra le altre novità, elezione diretta del Consiglio nazionale, specializzazioni e compensi per i tirocinanti

Di Savino GALLO

Competenze, incompatibilità, elezioni e specializzazioni. Su queste quattro direttrici si è mosso il Consiglio nazionale dei commercialisti per riformare la propria legge ordinamentale. La bozza di modifica del DLgs. 139/2005 sembrerebbe essere pronta e sarebbe stata già inviata, al momento in via informale, agli Ordini locali per una prima valutazione.

Le novità partono dall’art. 1, che indica l’oggetto della professione, dove vengono aggiunte competenze in materia di lavoro, crisi d’impresa e sovraindebitamento. In particolare, rispetto alla versione attuale, viene chiarito che formano oggetto di specifica competenza degli iscritti, tra le altre attività, la consulenza aziendale e il controllo di gestione; la consulenza su gestione, strategie, pianificazioni e ristrutturazioni aziendali; la consulenza finalizzata alla predisposizione e all’efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo; le funzioni di responsabile per la protezione dei dati; la consulenza in materia di finanza agevolata a favore delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

Totalmente rivoluzionato il regime delle incompatibilità. Mentre nel testo vigente è previsto un generale divieto di esercitare attività d’impresa (anche in forma non prevalente), la bozza di riforma prevede incompatibilità solo con la qualifica di imprenditore commerciale individuale o con la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone che esercitino un’attività commerciale nel caso in cui il rapporto tra il volume di affari dell’attività d’impresa e quello dell’attività professionale sia superiore al 20%. Peraltro, tali incompatibilità non sussisterebbero se l’oggetto della attività fosse limitato esclusivamente all’amministrazione e gestione di beni personali o familiari, o se si trattasse di attività di mero godimento o conservative. In più, viene introdotta anche una causa di esclusione di tipo temporale per le attività di impresa ricevute per via ereditaria: in questo caso, non sussiste incompatibilità nei 36 mesi successivi all’acquisizione.

Quanto agli organi rappresentativi della professione, ci sono novità sia per quanto riguarda gli Ordini locali che, soprattutto, per il Consiglio nazionale. Per entrambi la durata del mandato viene portata a 5 anni (dagli attuali 4), con scadenza al 31 dicembre per gli ODCEC e al 31 maggio per il CNDCEC. Si potrà ricoprire la carica di Consigliere dell’Ordine locale per un massimo di due mandati, ma è ammessa una terza candidatura trascorsi tanti anni quanti si è stati in carica (in pratica, il Consigliere con due mandati da 4 anni alle spalle potrà ricandidarsi dopo almeno 8 anni). Nessuna deroga, invece, per il Consiglio nazionale: i mandati rimangono due in ogni caso.

Riguardo, invece, alle modalità di elezione del Consiglio nazionale, viene confermata buona parte delle modifiche che erano state inserite nella prima versione della bozza, anticipate da Eutekne.info a inizio marzo (si veda “Il CNDCEC apre alle elezioni con voto diretto degli iscritti” del 1° marzo 2024). Viene introdotto un sistema misto ponderato, che prevede sia il voto dei singoli iscritti che quello degli Ordini, secondo un peso specifico che non viene ancora definito ma che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere 50 e 50.

Ma verrebbe rivisto anche il peso specifico dei singoli Ordini, all’interno di quel 50% che andrebbe a formare la media ponderata. Ad oggi, ogni ODCEC esprime una quantità di voti proporzionale al numero di iscritti, nella bozza in nostro possesso, invece, viene specificato che ogni Ordine esprime un voto. In questo modo, verrebbe sostanzialmente parificato il peso di Ordini grandi e piccoli, ma non è escluso che tale disposizione possa essere rivista a seguito del dibattito interno alla categoria.