Si potrà pagare un’imposta sostitutiva del 10% in quattro rate annuali di pari importo
Nello schema di DLgs. di revisione di IRPEF e IRES approvato in via preliminare il 30 aprile dal Consiglio dei Ministri, stando alla bozza di testo circolata, è contenuta una norma che consente l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta in modo autonomo e non collegato a una legge di rivalutazione (che non è prevista nel DLgs).
Era dalla L. 311/2004, art. 1 commi 473-478, che non si presentava una simile opportunità, che dovrebbe interessare indistintamente tutti i saldi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta (non è richiamata alcuna disciplina specifica) esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
La norma proposta consente di affrancare le riserve in sospensione d’imposta con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 10%.
L’importo da assoggettare a imposta è quello netto della riserva: l’Agenzia delle Entrate, recependo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (a partire dall’ordinanza 18 aprile 2018 n. 9509) ha convenuto che l’imposta sostitutiva sull’affrancamento della riserva debba essere calcolata sull’importo netto della stessa, come risultante dal bilancio (circ. 1° marzo 2022 n. 6, Parte I, § 4.7).
Il pagamento dovrà essere effettuato “obbligatoriamente” in quattro rate di pari importo, scadenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell’esercizio con riferimento al quale è effettuato l’affrancamento e dei tre successivi (ma presumibilmente, come in passato in una situazione analoga è stato affermato dalla circ. 13 febbraio 2006 n. 6 § 6.3, il pagamento potrà essere anticipato).
La dilazione, che a quanto si evince dal testo a disposizione dovrebbe essere senza interessi, potrebbe essere un incentivo determinante per i contribuenti ai fini della scelta dell’affrancamento, considerando che nella maggior parte dei casi l’opportunità di eliminare il regime di sospensione con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% si era già presentata.
Il caso più ricorrente nei bilanci è, infatti, quello delle riserve prodotte con le diverse leggi che hanno consentito la rivalutazione dei beni d’impresa nel tempo, e in particolare con l’art. 15 del DL 185/2008 e con l’art. 110 del DL 104/2020, cui hanno aderito numerose società grazie all’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione particolarmente favorevole.
In termini di calcolo numerico non vi è dubbio che l’opportunità di pagare un’imposta sostitutiva del 10% sia conveniente: nella normalità dei casi, e fatto salvo l’utilizzo per copertura delle perdite o per altri usi diversi dalla distribuzione ai soci, a seconda della sua disciplina, la riserva da affrancare dovrà essere assoggettata, presto o tardi, alle imposte ordinarie.
Il fenomeno è stato definito dalla dottrina “prestito d’imposta” e consiste in uno scambio tra il pagamento immediato dell’imposta sostitutiva e il risparmio futuro che i valori affrancati garantiscono.