Si tratta di un supporto scientifico-operativo alle attività dei professionisti che svolgono incarichi di amministratori giudiziari e di liquidatori giudiziali

Di Maria Francesca ARTUSI

La delicatezza e la complessità del rapporto tra sequestri/confische e procedure concorsuali ha portato all’emanazione da parte del CNDCEC e della Fondazione nazionale commercialisti di specifiche Linee guida, pubblicate ieri.

Il documento si intitola appunto “Linee guida in materia di interferenze tra procedure reali (penali e di prevenzione) e procedure concorsuali” e si propone di fornire un indirizzo univoco, tenendo presente il quadro dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul rapporto tra misure ablatorie penali e di prevenzione e procedure concorsuali, sviluppando alcune riflessioni anche in considerazione delle diverse pronunce giurisprudenziali sul tema.
In particolare, tali Linee guida si pongono quale supporto scientifico-operativo alle attività dei commercialisti che svolgono i delicati incarichi di amministratori giudiziari e di liquidatori giudiziali.

In effetti, l’evoluzione normativa in materia di misure patrimoniali e il progressivo inserimento, all’interno del nostro ordinamento, di nuove ipotesi di confisca e di sequestri finalizzati a tali misure, hanno determinato un significativo incremento delle possibilità di interferenza tra procedimenti civili (principalmente fallimentari o esecutivi) e misure ablative (penali e/o di prevenzione), con conseguenti difficoltà di coordinamento sistematico e criticità di carattere pratico-operativo, affrontati dal legislatore solo con interventi normativi recenti (artt. 6364 e 65 del DLgs. 159/2011, Codice Antimafia).

Le principali problematiche nascono dal fatto che nelle norme appena citate – ulteriormente rafforzate dalla L. 161/2017 – viene stabilita la priorità dell’interesse pubblico alla tutela della legalità, affermandosi la prevalenza del procedimento di prevenzione sulla liquidazione giudiziale, ma allo stesso tempo tutelando i creditori in buona fede mediante un procedimento di accertamento del passivo all’interno del giudizio di prevenzione. Tale rapporto è espressamente trattato anche nel Codice della crisi e in particolare all’art. 317 del DLgs. 14/2019.

La prevalenza delle misure di prevenzione trova, tuttavia, un primo limite proprio nelle forme di tutela per i creditori (purché in buona fede) del debitore insolvente e meccanismi di coordinamento delle iniziative di gestione o liquidazione dei patrimoni interessati dalla vicenda ablatoria. Inoltre, incontra un’eccezione con riferimento alle misure non ablative dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, rispetto alle quali il codice Antimafia, all’art. 65, dispone la prevalenza delle procedure concorsuali. Il paragrafo 4 delle Linee guida si sofferma dunque sui rapporti tra questi due istituti e la liquidazione giudiziale.

Tale disciplina trova innanzitutto applicazione in relazione al sequestro e alla confisca disposti nell’ambito del procedimento di prevenzione di cui al DLgs. n. 159/2011, ma è altresì estesa ai sequestri penali finalizzati alle confische ex art. 240-bis c.p., ex art. 51 comma 3-bis c.p.p. e, attese le modifiche apportate dall’art. 373 del CCII (in vigore dal 15 luglio 2022), all’art. 104-bis disp. att. c.p.p., anche ai sequestri preventivi penali ex art. 321 comma 2 c.p.p. parimenti finalizzati alla confisca.