L’imponibilità deriva dall’applicazione del principio di derivazione
In assenza di una norma che ne escluda espressamente la rilevanza fiscale, le c.d. “detrazioni edilizie” dovrebbero concorrere alla formazione del reddito d’impresa in applicazione del principio di derivazione previsto dall’art. 83 del TUIR. Ad affermarlo è il documento n. 1/2024 del Think Tank di STS Deloitte.
Il tema è controverso, specie in considerazione della mancanza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Sotto il profilo contabile, l’Organismo italiano di contabilità si è pronunciato, in risposta a un quesito posto proprio dall’Agenzia delle Entrate, con un documento di agosto 2021, nell’ambito del quale le agevolazioni in esame sono state assimilate a un contributo in conto impianti, ove gli interventi siano realizzati su beni iscritti tra le immobilizzazioni, oppure a un contributo in conto esercizio, ove riguardi interventi su beni iscritti tra le rimanenze di magazzino.
Secondo un primo orientamento, che risultava prevalente prima della pubblicazione del documento OIC, le detrazioni in esame dovrebbero essere contabilizzate in riduzione delle imposte dell’esercizio, da rilevare nella voce 20 del Conto economico.
Conseguentemente, il beneficio non avrebbe alcuna incidenza sulla determinazione del reddito imponibile.
In tal senso, si cita la risposta a interpello DRE Piemonte n. 901-445/2020, secondo la quale “la detrazione non rappresenta né un contributo né un credito d’imposta. Si tratta di uno strumento tecnico di cui dispone il legislatore per conseguire … la finalità … di ridurre il carico fiscale, pertanto non può concorrere alla formazione della base imponibile”.
A tal riguardo Deloitte ha osservato che la tesi non pone in alcuna correlazione il costo del bene con il contributo ricevuto.
A conclusioni analoghe è recentemente pervenuta l’AIDC con la norma di comportamento n. 224/2024 (si veda “Le detrazioni edilizie non rilevano fiscalmente” del 25 gennaio 2024), che è successiva al documento OIC.
Secondo l’Associazione, le detrazioni d’imposta concesse all’impresa a fronte di spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili dovrebbero essere escluse dalla base imponibile IRES.
A tal fine, sarebbero irrilevanti sia la destinazione, quale bene strumentale o bene merce, dell’immobile al quale le detrazioni afferiscono, sia le modalità di rilevazione contabile.
Infatti, la classificazione e la qualificazione contabile (in termini di contributo) delle agevolazioni in esame previste dal documento OIC di agosto 2021 non ne muterebbero la natura tributaria di “detrazione d’imposta”, ovvero di rettifica delle imposte sui redditi.