In caso di adesione post accertamento gli elementi da considerare sono solamente quelli emersi nelle deduzioni difensive

Di Alice BOANO

Il DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13 riforma l’accertamento con adesione mediante disposizioni che entreranno in vigore per gli atti emessi dal 30 aprile 2024. Rammentiamo che la negoziazione della pretesa porta alla riduzione delle sanzioni al terzo del minimo anche nell’ipotesi in cui siano irrogate nella misura massima.

Trattasi di novità che vanno lette in sintonia con il neointrodotto art. 6-bis della L. 212/2000, secondo cui l’atto impositivo dovrà essere preceduto, salve le esclusioni di legge, dal contraddittorio preventivo tra le parti a pena di annullabilità. Ciò si concretizza nell’invio al contribuente di uno schema di provvedimento al quale potranno seguire deduzioni difensive nei successivi sessanta giorni.

Tanto premesso, le principali novità dell’istituto sono:
– l’inclusione fra gli atti definibili con adesione (art. 1 comma 1 del DLgs. 218/97) degli avvisi di recupero dei crediti di imposta (in linea con parte della giurisprudenza, Cass. 17 marzo 2021 n. 7436);
– l’invio di uno schema di provvedimento finalizzato a instaurare il nuovo contraddittorio di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000 contenente anche l’invito al contribuente a presentare istanza di adesione;
– l’abrogazione dell’obbligo in capo all’Ufficio di notificare l’invito a comparire ex art. 5-ter del DLgs. 218/97.

Laddove non si applica il contraddittorio preventivo (atti automatizzati e di pronta liquidazione, che dovranno essere comunque individuati da un decreto ministeriale attuativo dell’art. 6-bis della L. 212/2000), ci potrà essere l’invito all’adesione di cui all’art. 5 del DLgs. 218/97 e il contribuente potrà fare istanza entro il termine per il ricorso, che sarà sospeso per 90 giorni, grossomodo come nel sistema precedente (art. 6 comma 2 del DLgs. 218/97).

Nel caso sussista l’obbligo di contraddittorio preventivo, il contribuente:
– qualora abbia presentato, ricevuto lo schema di atto, istanza di adesione, non può riproporre una nuova istanza di adesione ricevuto l’avviso di accertamento o di rettifica o l’atto di recupero (art. 6 comma 2-quater del DLgs. 218/97);
– nell’ipotesi in cui abbia presentato solo le deduzioni difensive, potrà comunque proporre istanza di adesione ma nei 15 giorni dopo l’accertamento, nel qual caso il termine per il ricorso sarà sospeso per soli 30 giorni (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97).

Quando il contribuente presenta le deduzioni difensive ex art. 6-bis comma 3 della L. 212/2000, nel caso in cui emergano i presupposti per un accordo successivamente, rimane salva la facoltà, per entrambe le parti, di stipulare l’adesione stessa (art. 6 comma 2-ter del DLgs. 218/97).