La causa di esclusione dovrebbe valere sia per i soggetti ISA che per i forfetari

Di Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

L’accesso al concordato preventivo biennale è riservato, in linea generale, ai soggetti che applicano gli ISA e ai contribuenti in regime forfetario; tale condizione soggettiva è affiancata da alcune cause di esclusione, il cui concretizzarsi impedisce l’accesso al nuovo istituto.

In particolare, per il biennio concordatario 2024-2025 rimangono esclusi i contribuenti che:
– pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
– sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
– con riferimento al periodo d’imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.

Un ulteriore aspetto di cui tenere conto ai fini dell’accesso è costituito dal momento di inizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo; il DLgs. in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale sul punto è molto chiaro relativamente ai contribuenti in regime forfetario, che per espressa disposizione normativa non potranno accedere al concordato preventivo biennale in caso di inizio dell’attività nel periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
In altre parole, i contribuenti forfetari che hanno iniziato l’attività nel 2023 non riceveranno la proposta di concordato relativa al periodo di imposta 2024.

Diversamente, la disciplina applicabile all’altra categoria di soggetti interessata all’applicazione del nuovo istituto non è di immediata individuazione; l’art. 10 del DLgs. si limita infatti a disporre che accedono al concordato “i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità”.

L’inedita formulazione della citata disposizione porta a ritenere che siano interessati all’applicazione del nuovo istituto solo i soggetti a cui concretamente si applicano gli ISA; non è stata infatti utilizzata l’ormai nota espressione “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA”, solitamente scelta per individuare i soggetti a cui si applicano le proroghe dei termini di versamento delle imposte dirette.

Di conseguenza, i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non dovrebbero accedere al concordato preventivo biennale; si pensi, ad esempio, ai soggetti con ricavi o compensi dichiarati superiori a 5.164.569 euro, o ai soggetti che iniziano l’attività nel corso del periodo d’imposta.