Nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersene, in virtù del principio di atipicità dei mezzi ex art. 189 c.p.p.
Delicato è il tema dell’accertamento del reato di omessa dichiarazione.
La sentenza n. 43330, depositata ieri dalla Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso del legale rappresentante di una srl condannato per il delitto di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000 e ripercorre le tesi interpretative in materia di elementi probatori dei reati tributari.
Innanzitutto viene rilevato che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria. Ciò discende dal principio di atipicità dei mezzi di prova operante nel processo penale, di cui è espressione l’art. 189 c.p.p., sulla base del quale il giudice può dal principio avvalersi dell’accertamento induttivo effettuato, mediante gli studi di settore, compiuto dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell’imposta dovuta, ferma restando l’autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall’art. 192 comma 1, c.p.p., al di fuori di qualunque presunzione e di ogni predeterminazione del loro peso probatorio (cfr., tra le altre, Cass. n. 24811/2011, Cass. n. 40992/2013, Cass. n. 36207/2019). Del resto, si è sempre ritenuto che, sebbene i criteri stabiliti per l’accertamento sintetico del reddito imponibile, attraverso il cosiddetto “redditometro”, non siano per il giudice penale fonti di certezza legale, tuttavia costituiscono elementi indiziari corrispondenti a criteri logici, utilizzabili per una corretta motivazione della sentenza di condanna (Cass. n. 39960/2019).
Nel caso all’esame della pronuncia oggi in commento, la Guardia di Finanza, durante un accertamento effettuato sulla srl che per alcune annualità non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, dal momento che la documentazione consegnata dal commercialista relativa all’anno in contestazione era incompleta e frammentaria, aveva inviato un questionario alle aziende clienti della società in questione da cui erano emerse ulteriori fatture oltre a quelle consegnate.