I nuovi criteri sembrano delineare un alleggerimento dell’onere probatorio per la residenza estera

Di Luisa CORSO

L’art. 1 dello schema di DLgs. attuativo della delega fiscale in tema di fiscalità internazionale modifica i criteri di collegamento validi ai fini dell’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche; le nuove disposizioni, in base all’art. 6 del decreto stesso, sarebbero applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Si interviene sul comma 2 dell’art. 2 del TUIR che, in base all’attuale formulazione, considera residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

Al di là del dato formale dell’iscrizione all’anagrafe, le nozioni di domicilio e residenza, per espressa previsione dell’attuale art. 2 del TUIR, devono essere individuate ai sensi della disciplina contenuta nel codice civile, che, all’art. 43, definisce:
– il domicilio di una persona come il luogo in cui la stessa “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”;
– la residenza di una persona come il luogo “in cui la persona ha la dimora abituale”.

L’impianto attualmente vigente è quindi tale per cui sussiste una presunzione assoluta di residenza a fronte del riscontro di una delle condizioni illustrate (alternative tra loro); tale presunzione è superabile facendo ricorso ai sovraordinati criteri convenzionali dell’abitazione permanente, del centro degli interessi vitali, del luogo di soggiorno abituale, ecc.

Le modifiche della bozza di DLgs., da un lato, mirano a sostituire i criteri di collegamento i quali verrebbero individuati nel domicilio, nella residenza oppure nella presenza nel territorio dello Stato, e dall’altro degradano a presunzione relativa l’iscrizione per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Per ciò che concerne i criteri di collegamento, va evidenziato come, per espressa previsione normativa, il domicilio va inteso come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa che accompagna lo schema di DLgs., la nozione di domicilio non sarebbe quindi più ricollegabile a quella civilistica, volta a tenere conto dei rapporti di natura patrimoniale, oltre che personali e affettivi, ma, ai soli fini in esame, verrebbe limitata alla sfera personale e familiare.