Legittimazione del sovraindebitato senza beni

Di Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

La sentenza 19 settembre 2023 n. 30, con cui il Tribunale di Bolzano ha dichiarato l’apertura di una procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019 (CCII), affronta una delicata questione che – già sotto la vigenza della L. 3/2012 e, non di meno, vigente ora il CCII dal 15 luglio 2022 – aveva suscitato e suscita un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Si tratta, nella specie, della vexata quaestio relativa all’ammissibilità o meno di una procedura liquidatoria fondata sulla sola presenza di finanza esterna.

Ad avviso di chi scrive, merita prima di tutto ripercorrere brevemente l’evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi intorno alla questione in esame. Vigente la L. 3/2012, si erano, in particolare, susseguiti due distinti orientamenti.
Vi era chi riteneva ammissibile l’apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, in assenza di beni del debitore e in presenza di sola “finanza esterna”, facendo leva sull’applicabilità, anche alla procedura liquidatoria, della disposizione di cui all’art. 8 comma 2 della L. 3/2012, dettata in materia di accordo di composizione della crisi e di piano del consumatore, che ammetteva l’innesto, nel contesto della procedura concordataria caratterizzata dall’assenza di beni o redditi del debitore sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano, di finanza esterna proveniente da un terzo.

Vi era chi, al contrario, riteneva inammissibile l’apertura di una siffatta procedura liquidatoria, sulla scorta della considerazione per cui la finanza esterna non avrebbe potuto essere considerata quale bene proprio del debitore istante e non avrebbe potuto, pertanto, trovare spazio nella procedura liquidatoria, ma solo nelle altre due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (cfr., sul punto, Trib. Rimini 8 dicembre 2020; Trib. Mantova 23 giugno 2022).

Con l’entrata in vigore del CCII, per quanto consta, parrebbero esservi solo alcune pronunce che hanno affrontato il tema – entrambe in senso positivo per il debitore – relativo all’ammissibilità o meno di una procedura liquidatoria fondata sulla sola presenza di finanza esterna. In tale contesto si colloca la pronuncia del Tribunale di Bolzano in commento.

Nell’ambito della procedura liquidatoria sottesa al provvedimento in esame, un debitore in stato di sovraindebitamento aveva presentato un ricorso con cui chiedeva l’apertura, nei suoi riguardi, della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII. Il debitore istante deduceva di non essere proprietario di alcun bene – immobile e/o mobile – e di essere esclusivamente titolare di un trattamento pensionistico di importo, comunque, non sufficiente a consentirgli di provvedere al mantenimento proprio e della propria famiglia.