Il termine per presentare la domanda potrebbe slittare dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024

Di Alfio CISSELLO

La bozza del DL fiscale collegato al Ddl. di bilancio 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre, posticipa, per l’ennesima volta, i termini per il riversamento “spontaneo” del credito ricerca e sviluppo. Anche in questo caso la procedura di riversamento non viene modificata, fermo restando che dovrà essere aggiornato il relativo modello per l’accesso e le istruzioni.

Si tratta di una proroga opportuna alla luce del fatto che, nei prossimi mesi, potrà essere meglio specificata la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti.

In breve, grazie alla bozza di DL fiscale:
– il termine di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento viene posticipato dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024;
– il termine di pagamento delle somme o della prima rata viene posticipato dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.

Rammentiamo che, ai sensi dell’art. 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021, è stata prevista una procedura di riversamento del credito per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, che comporta lo stralcio delle sole sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.
Tale procedura riguarda le attività di ricerca e sviluppo svolte nei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Deve trattarsi di fattispecie in cui sono state realmente svolte le attività e in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono però qualificabili come attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, rientrano nel riversamento i casi in cui è stato applicato l’art. 3 comma 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme all’art. 1 comma 72 della L. 145/2018, sono stati commessi “errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità” oppure “nella determinazione della media storica di riferimento” (art. 5 comma 8 del DL 146/2021).

L’avviso di recupero del credito di imposta (o altro atto) osta alla procedura se definitivo al 22 ottobre 2021 (art. 5 comma 12 del DL 146/2021).