Per escludere la natura distrattiva bisogna indicare il saldo finale positivo delle operazioni e la concreta prevedibilità di vantaggi compensativi
La giurisprudenza prevalente in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione ritiene che, nel valutare come distrattiva un’operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate, occorra tenere conto del “rapporto di gruppo”. Il reato sarà così escluso se, con valutazione prognostica, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l’operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (cfr., ad esempio, Cass. n. 36764/2006).
Torna su questo tema la sentenza n. 42117 depositata ieri dalla Cassazione, in un caso in cui l’assunto di fondo della difesa era proprio volto a evidenziare la peculiarità del rapporto di gruppo nel caso di specie, nonché il vantaggio insito nei remunerativi accordi commerciali tra le società di un consorzio, la cui operazione commerciale poi non era andata a buon fine.
I giudici di legittimità confermano la condanna dell’amministratore unico di un consorzio, dichiarato fallito per aver distratto una somma di circa 700.000 euro mediante l’erogazione di un finanziamento in favore di una società per azioni, quale principale consorziata (dallo stesso amministrata).
Pur volendo porre particolare attenzione tanto all’analisi economica (e, dunque, alla centralità delle operazioni commerciali, che, secondo la difesa, avrebbero dovuto risollevare le sorti del consorzio), quanto alla peculiarità della condotta ascritta (motivata – secondo la prospettazione difensiva – dalla volontà di salvare il consorzio e, quindi, tutte le società artigiane consorziate, poste in liquidazione, con conseguente assorbimento dei loro dipendenti), viene evidenziata la mancanza di alcuni elementi essenziali per “scriminare” la condotta.
In primo luogo, viene rilevato che, a fronte dell’eccezione dei vantaggi compensativi ex art. 2634 comma 3 c.c., nessun elemento risulta offerto in merito alla sussistenza di un “gruppo di società” ai sensi dell’art. 2497-bis c.c., quale, in linea generale, non può essere ravvisato nella semplice esistenza di un consorzio (Cass. n. 25029/2023).
Inoltre, è pacificamente ammesso che, in tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la condotta di finanziamento di ingenti somme in favore di società dello stesso gruppo, effettuato dalla società fallita quando già si trovava in situazione di difficoltà finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa società fallita (Cass. n. 20039/2013).