La certificazione è quella prevista dall’art. 27 del DL 73/2022, ma il DPCM deve ancora essere pubblicato

Di Pamela ALBERTI

L’art. 5 del DL 10 agosto 2023 n. 104 (c.d. DL “Omnibus” o “Asset”), convertito in L. 9 ottobre 2023 n. 136, ha previsto il riconoscimento, nelle more dell’attuazione della riforma fiscale, di un nuovo credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

Nel corso della conversione in legge del DL 104/2023, il citato art. 5 ha subito alcune modifiche principalmente di natura formale, restando di fatto immutato l’impianto dell’agevolazione. Sono quindi agevolabili i costi sostenuti dallo scorso 11 agosto 2023 al 31 dicembre 2027 ed elencati nell’art. 25 par. 3 del regolamento Ue 651/2014 (ad esempio, spese per il personale legato al progetto, costi relativi alla strumentazione e attrezzatura utilizzati per il progetto, ecc.), esclusi quelli relativi agli immobili (si veda “Nuovo tax credit per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica” del 12 agosto 2023).

Di particolare interesse la modifica apportata al comma 4, il quale, nella versione definitiva, stabilisce che ai fini della fruizione del credito d’imposta le imprese “possono richiedere” (locuzione introdotta in luogo del testo originario “richiedono”) la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 23 commi da 2 a 5 del DL n. 73/2022.
Con tale modifica il testo della nuova disposizione viene di fatto allineato con il disposto del citato art. 23 comma 2, nonché con le bozze del DPCM attuativo circolate (si veda “Certificazione delle attività R&S ai blocchi di partenza” del 20 settembre 2023).

Al riguardo, fermo restando che ad oggi il DPCM non risulta ancora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nell’ambito della risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01427, relativa al credito R&S “generale”, il MEF ha rilevato che è stato approvato il DPCM istitutivo dell’albo dei certificatori previsto dall’art. 23 comma 2 del DL 73/2022 e che le imprese potranno pertanto chiedere la certificazione del credito ricerca e sviluppo utilizzato a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale di constatazione. Saranno successivamente redatte le Linee guida a cui dovranno attenersi i certificatori iscritti al predetto albo ai fini del rilascio della certificazione. Si ricorda inoltre che il rilascio della certificazione impedisce all’Agenzia delle Entrate di contestare, se non nei limiti della normativa di settore, la sussistenza dei requisiti previsti per la fruizione del credito d’imposta.

Tornando all’agevolazione in commento, in linea generale il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, e in particolare dell’art. 25 di tale regolamento (Ue) in materia di “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo”.