Possibile per il concordato minore se il lavoratore ha espresso voto contrario e per la liquidazione controllata

Di Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

In assenza di una specifica disposizione normativa, viene legittimamente da domandarsi se, tra le procedure concorsuali che danno titolo all’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della L. 297/82, rientrino anche le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Se, sotto la vigenza della L. 3/2012, a tale quesito aveva fornito una risposta, in senso affermativo, il messaggio dell’INPS n. 4968 del 24 luglio 2015, il quale aveva esteso e, conseguentemente, impartito le istruzioni per l’intervento del Fondo di garanzia in favore del lavoratore dipendente di un datore di lavoro assoggettato a una procedura – aperta – di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, vigente ora il DLgs. 14/2019 (CCII, Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza come modificato e integrato dal primo e dal secondo correttivo), il quesito parrebbe aver trovato una definitiva risposta nella circolare dell’INPS n. 70 del 26 luglio 2023.

In quest’ultima circolare (§ 6.2), l’Istituto di previdenza passa brevemente in rassegna, descrivendone le principali caratteristiche formali e sostanziali, le diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento delineate dall’impianto normativo codicistico: segnatamente, la ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt. 67 ss. del CCII, il concordato minore di cui agli artt. 74 ss. del CCII e, da ultimo, la liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli artt. 268 ss. del CCII.

Con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nella circolare si legge che, “trattandosi di una procedura destinata al solo consumatore che abbia contratto debiti per far fronte ad esigenze personali o familiari, è da escludere che tale procedura possa dare titolo all’intervento del Fondo di garanzia”.

In relazione alla procedura di concordato minore, la circolare opera un interessante distinguo, a seconda che il lavoratore – creditore del proprio datore di lavoro, a sua volta debitore sovraindebitato che ha domandato l’accesso alla procedura concorsuale minore – abbia espresso un voto a favore oppure non abbia espresso alcun voto o ancora abbia espresso un voto contrario alla proposta concordataria presentata dal datore.