Per la Cassazione nelle liti di rimborso non può verificarsi alcuna violazione all’art. 6 comma 4 della L. 212/2000

Di Caterina MONTELEONE

La sentenza della Cassazione 5 settembre 2023 n. 25859 conferma che nelle liti di rimborso l’onere della prova spetta sempre al contribuente, sia nel caso in cui il ricorso sia presentato avverso il diniego espresso che nel caso in cui si impugni il silenzio-rifiuto, precisando che nessuna rilevanza assume la circostanza che l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso della documentazione probatoria con la conseguenza che non può verificarsi alcuna violazione all’art. 6 comma 4 della L. 212/2000.

La sentenza è stata pronunciata nell’ambito di un processo instaurato dal contribuente per impugnare il silenzio diniego del rimborso richiesto nel corso del quale l’Agenzia delle Entrate, rimasta inerte nella fase amministrativa, si costituiva nel giudizio di primo grado chiedendo al contribuente di depositare la certificazione delle ritenute d’acconto, essendo tale documentazione necessaria per provare il suo diritto al rimborso.
I giudici di merito, anche in sede di rinvio, avevano dichiarato illegittima la condotta dell’Agenzia delle Entrate sostenendo che in base all’art. 6 comma 4 della L. 212/2000 l’amministrazione non può chiedere al contribuente di produrre documenti che siano già nella sua disponibilità.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dai giudici di rinvio contestandone l’illegittimità, in quanto la richiesta di provare l’esistenza del credito chiesto a rimborso era giustificata dal principio secondo cui spetta al contribuente l’onere della prova, nelle controversie di rimborso.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso.
In base ai principi in tema di onere della prova, non è contestabile che la mancata prova da parte del contribuente in sede processuale degli elementi costitutivi del diritto al rimborso determini il rigetto del ricorso presentato.
Al riguardo basti considerare che l’art. 7 comma 5-bis del DLgs. 546/92, modificato dalla L. 130/2022, stabilisce che “(…) Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.