Insufficiente l’iscrizione della domanda giudiziale tesa a ottenere il trasferimento della proprietà

Di Maurizio MEOLI

L’ordinanza del 16 maggio scorso del Tribunale di Firenze – adito nel contesto di una complessa vicenda di plurimi trasferimenti di partecipazioni in una srl, in parte effettivi e in parte solo fiduciari – fornisce importanti precisazioni in materia di sequestro giudiziario di una quota di srl.

Si riconosce, innanzitutto, l’ammissibilità di tale misura cautelare rispetto a un’azione costitutiva tesa a ottenere la pronuncia di una sentenza sostitutiva del contratto di trasferimento della quota (ex art. 2932 c.c.). Ciò in quanto la sua funzione è quella di garantire che il bene sequestrato non vada disperso nel tempo necessario per l’intervento di una decisione definitiva. Una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c., infatti, determina il trasferimento del diritto in contestazione, ma la sua esecuzione comporta comunque la consegna del bene controverso o, nel caso di quota societaria, l’iscrizione al Registro delle imprese, in assenza della quale la sentenza non sarebbe opponibile alla società (e ai terzi). Poiché il sistema delle iscrizioni al Registro delle imprese attribuisce efficacia a quelle effettuate prioritariamente, rispetto a eventuali altre di contenuto incompatibile, è proprio la misura richiesta, a sua volta soggetta a registrazione, a scongiurare il rischio che il bene oggetto del diritto controverso possa essere nel frattempo perduto tramite atti dispositivi.

Nello svolgersi della controversia, peraltro, si contestava l’ammissibilità del sequestro giudiziario ritenendosi sufficiente l’iscrizione nel Registro delle imprese della domanda giudiziale tesa a ottenere il trasferimento della proprietà della partecipazione.
A supporto di tale assunto, si invocavano talune pronunce di merito. Si evidenziava, in primo luogo, come nell’inedita decisione del Tribunale di Torino del 6 dicembre 2014 fosse stato stabilito che può essere iscritta nel Registro delle imprese, con “efficacia prenotativa” degli effetti della futura sentenza, la domanda introduttiva di un giudizio instaurato per conseguire il trasferimento della proprietà di quote di srl; ragion per cui il pericolo paventato di trasferimento a un terzo, al quale gli effetti della eventuale pronuncia di annullamento non sarebbero opponibili, risulterebbe scongiurato senza necessità di ricorrere a una misura cautelare, qual è il sequestro giudiziario.