Per il «ne bis in idem» è necessaria una valutazione complessiva della dimensione retributivo-riparatoria

Di Maria Francesca ARTUSI

Nell’ambito degli abusi di mercato il problema del cumulo della sanzione penale e amministrativa (“ne bis in idem”) richiede una valutazione complessiva della dimensione retributivo-riparatoria.
Così la sentenza della Cassazione n. 39767, depositata ieri, ripercorre e ribadisce i principi in materia affermati dalla giurisprudenza prevalente.

Nel caso di specie, l’imputato era in possesso di informazioni privilegiate relative a un’operazione di fusione tra due società in ragione dell’incarico di consulenza affidatogli per la revisione di un support agreement funzionale all’operazione in questione. L’accusa riguardava la comunicazione di tali informazioni a un soggetto che aveva poi provveduto ad acquistare e rivendere le azioni di una delle due società, approfittando del rialzo del titolo.

Per la Cassazione è indubbio che la notizia di una fusione costituisca un’informazione privilegiata ai sensi dell’art. 181 del DLgs. 58/98 trattandosi di una notizia precisa, non ancora resa pubblica, riguardante le vicende di una società emittente strumenti finanziari quotati sul mercato telematico azionario (M.T.A.), price sensitive, in quanto idonea a condizionare le scelte di un “investitore ragionevole”.

Nella nozione di “informazione privilegiata” rientrano anche le informazioni acquisite nelle tappe intermedie del processo che porta alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro che incide sul prezzo degli strumenti finanziari o degli altri oggetti dell’operazione speculativa e sulle decisioni di un “investitore ragionevole”, dunque non solo le informazioni relative a eventi già accaduti, ma anche quelle relative a eventi “ragionevolmente prevedibili nel futuro”, a condizione che si tratti di informazioni “precise” ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Ue 596/2014, e cioè sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto dell’evento pronosticato sui prezzi (cfr. Cass. nn. 39999/2019 e 31507/2021).