Con la riforma fiscale si prospetta il superamento del principio «all in-all out»

Di Corinna COSENTINO e Simonetta LA GRUTTA

Fra i diversi istituti sui quali la riforma fiscale promette di avere un impatto rilevante vi è quello del Gruppo IVA. La legge delega prevede, infatti, tra i suoi criteri direttivi, una razionalizzazione della disciplina in un’ottica di semplificazione, sia con riguardo alle norme che regolano la costituzione del gruppo, sia con riguardo a quelle che ne regolano l’applicazione (art. 7 comma 1 lett. f) della L. 111/2023).

Il regime in argomento è disciplinato dal Titolo V-bis del DPR 633/72 e si affianca al regime di liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 del DPR 633/72. Esso è stato introdotto in Italia con la legge di bilancio 2017 (art. 1 comma 24 della L. 232/2016), anche se la sua prima applicazione si è avuta solo dal 2019.

Si ricorda che l’istituto si fonda sull’art. 11 della direttiva 2006/112/Ce ed è presente negli ordinamenti della maggior parte degli Stati membri.
La norma comunitaria dispone, infatti, che ciascuno Stato membro possa considerare come un unico soggetto passivo d’imposta le persone stabilite nel proprio territorio, ove queste, pur essendo indipendenti dal punto di vista giuridico, siano legate da rapporti finanziari, economici e organizzativi.

L’opzione esplica effetti soltanto ai fini dell’IVA ed è rivolta principalmente a quei gruppi di imprese che, effettuando operazioni esenti, subiscono penalizzazioni derivanti dall’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti necessari allo svolgimento della propria attività (si pensi ai gruppi dei settori bancario, assicurativo o sanitario).
L’adesione al regime, rendendo irrilevanti ai fini IVA le operazioni infragruppo, comporta vantaggi di carattere economico e finanziario, nonché vantaggi di carattere amministrativo legati al venir meno degli adempimenti IVA per le operazioni “interne”.

Negli anni la disciplina è stata interessata da diverse modifiche normative e da numerosi interventi di prassi che hanno portato a meglio definire i contorni dell’istituto (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2018). Ora, con l’esercizio della delega contenuta nella L. 111/2023, potranno essere rivisti alcuni dei vincoli previsti a livello nazionale per la costituzione del Gruppo.