Intanto, il Ministro dell’Economia ha chiarito che il Governo non ha in programma proroghe

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Salvo l’arrivo di norme che prevedano proroghe sulla falsariga di quanto avvenuto a suo tempo per le c.d. “villette”, ma che alla luce della risposta n. 3-00631 fornita ieri dal Ministro dell’Economia nel question time alla Camera sembrano alquanto improbabili, dato che “non è intenzione del Governo procedere alla proroga delle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute”, la possibilità per general contractor e appaltatori di applicare, ai condomìni propri committenti, lo sconto sul corrispettivo nella misura del 100% delle spese agevolate con il superbonus sussisterà solo in relazione alle spese corrispondenti a lavori realizzati entro il 31 dicembre 2023, in quanto a tale data ultimati, oppure in quanto risultanti da stati di avanzamento dei lavori, aventi le caratteristiche di cui al comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, liquidati con riferimento a data non successiva al 31 dicembre.

Per le spese corrispondenti ai lavori non ultimati alla data del 31 dicembre 2023, né riconducibili a stati di avanzamento dei lavori liquidati con riferimento a data non successiva a essa, lo sconto sul corrispettivo potrà ancora essere applicato in fattura dal general contractor o dall’appaltatore al condominio proprio committente, ma solo nella misura del 70% di dette spese (percentuale che scende al 65% con riguardo ai lavori ultimati o ricompresi in stati di avanzamento riferiti a date del 2025).

Il timore è che più di qualche condominio possa ritrovarsi nelle condizioni di non essere in grado di pagare il 30% di spese non (più) coperte dallo sconto che il fornitore può concedere in fattura, avendo contato al momento dell’affidamento dei lavori su una loro conclusione entro la fine del 2023 e quindi con possibilità di fruire dello sconto sul corrispettivo al 100% sull’intero ammontare delle spese agevolate con il superbonus (di qui la sempre più forte pressione esercitata, su chi è chiamato a decidere, per una proroga della percentuale di detrazione del 110% di almeno qualche mese sul 2024, a favore di quei condomìni che dovranno solo ultimare lavori già in buono stato di avanzamento).

Resta ben inteso che, nel caso in cui il condominio non pagasse il 30% di spesa non coperto dallo sconto sul corrispettivo al 70%, il fornitore non maturerà nemmeno il credito d’imposta superbonus corrispondente al 70% di sconto applicato in fattura, perché, come già chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di sconti concessi a fronte di agevolazioni che coprono percentuali inferiori al 100% della spesa agevolata, anche la parte coperta dallo sconto si considera pagata (e quindi sostenuta) dal beneficiario dell’agevolazione in corrispondenza della data in cui avviene il pagamento della parte di spesa agevolata non coperta.