Il termine per gli atti e per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva è attualmente fissato al 30 settembre

Di Sara BERNARDI e Gianluca ODETTO

In assenza di indicazioni di fonte ufficiale sulla proposta di proroga avanzata dal CNDCEC, il termine per le operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice di cui all’art. 1 commi 100-105 della L. 197/2022 resta per ora fissato al 30 settembre 2023.
A circa due settimane dalla scadenza vi sono alcuni profili ancora dubbi che, a quanto consta, stanno ritardando le operazioni, con conseguente possibile ingorgo negli studi notarili.

Un primo aspetto riguarda i beni agevolabili rivalutati. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 37/2016, § 7), con conclusioni che paiono riprese dallo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 46-2023/T, ammetteva la possibilità di considerare la rivalutazione per “finzione” già efficace all’atto dell’operazione (di regola, infatti, per i beni rivalutati ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020 l’efficacia sarebbe posticipata al 2024): così ragionando, l’assegnazione non determinerebbe il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione, con la conseguenza che la società verserebbe l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze su un importo (differenza tra il valore normale o catastale del bene e il suo costo rivalutato) presumibilmente molto basso, o nella maggior parte dei casi nullo, e l’imposta sostitutiva del 13% laddove l’operazione comporti l’annullamento di riserve in sospensione.

In assenza di indicazioni ufficiali nell’attuale contesto, pertanto, occorrerebbe chiarire se la linea prospettata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare del 2016 debba essere sempre seguita o se, al contrario, il contribuente possa discostarsene, accettando di perdere la rivalutazione, di liberare il saldo attivo dallo stato di sospensione d’imposta e di assolvere l’imposta dell’8% sulle plusvalenze su una base imponibile più elevata (ma spesso “accettabile” con il ricorso al valore catastale).

Un secondo profilo, legato al primo, riguarda le riserve in sospensione d’imposta che, secondo la stessa Agenzia delle Entrate (circ. n. 37/2016, § 1.4), possono essere utilizzate solo dopo aver esaurito le altre riserve (di utili e di capitale) esistenti in bilancio.
Tale linea interpretativa, pur in assenza di riscontro normativo, se confermata comporterebbe problematiche di carattere pratico soprattutto in presenza di riserve di utili pregresse: le riserve in sospensione, infatti, in molti casi verrebbero lasciate in patrimonio anche dopo l’assegnazione, con quanto ne consegue in termini di fiscalità latente (al 24%).

Con specifico riferimento poi alla trasformazione agevolata in società semplice, non vi sono indicazioni sistematiche sulla modalità di tassazione delle riserve pregresse di utili non ricostituite in bilancio.