Il soggetto passivo sceglierà se esercitare il diritto con riferimento al periodo di esigibilità
Nell’ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione IVA, la legge delega di riforma fiscale introduce un atteso correttivo che consentirà di esercitare il diritto anche con riferimento all’imposta indicata su fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute dal cessionario o committente nei primi quindici giorni di gennaio (art. 7 comma 1 lett. d) n. 3 della L. 111/2023). Verrà quindi a decadere il limite imposto dall’art. 1 del DPR 100/98, che non permette di applicare la “retro imputazione” con riguardo ai documenti emessi a cavallo d’anno.
Preliminarmente è opportuno ricordare che il termine iniziale per l’esercizio del diritto alla detrazione è individuato nel momento in cui si verifica, in capo al cessionario o committente, la duplice condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del DPR 633/72 (Corte di Giustizia 29 aprile 2004, causa C-152/02 e circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018).
L’art. 1 del DPR 100/98 dispone, nondimeno, che entro il termine per la liquidazione dell’imposta, può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, “fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Allo stato attuale, dunque, volendo esemplificare, laddove una fattura relativa a un acquisto effettuato il 31 ottobre 2023 sia ricevuta il 2 novembre 2023 da un soggetto passivo mensile, questi potrebbe esercitare la detrazione della relativa imposta già con riferimento al mese di ottobre, a condizione che il documento sia annotato nel registro degli acquisti entro il 15 novembre 2023. Lo stesso soggetto, qualora dovesse ricevere il 3 gennaio 2024 un documento relativo ad una prestazione effettuata il 28 dicembre 2023, sarebbe invece impossibilitato a detrarre l’IVA con riguardo al mese di dicembre (altrettanto vale per le importazioni).
L’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che la disposizione “si applica anche a coloro che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale” (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019, punto 3.4).