Il Tribunale di Bologna analizza alcuni aspetti della responsabilità degli amministratori non esecutivi

Di Maurizio MEOLI

È la posizione degli amministratori privi di deleghe uno dei profili presi in esame dalla sentenza n. 165/2023 del Tribunale di Bologna.
In via generale, si osserva come la delibera di nomina dell’amministratore sia un atto negoziale proprio dei soci, che presuppone l’instaurazione di un rapporto contrattuale con il futuro amministratore e che ha come oggetto la sua mera nomina. Rispetto a essa, la presenza dell’amministratore o la sua accettazione non sono elementi necessari a integrarne la validità, in quanto la delibera si perfeziona semplicemente con il voto favorevole dei soci secondo legge o statuto.
L’accettazione, quindi, è un atto negoziale distinto dalla nomina, ma necessario per perfezionare l’efficacia della stessa. Tuttavia, tale accettazione non richiede specifiche formalità, potendo risultare anche in modo tacito dal compimento di atti incompatibili con la volontà di rifiutare l’incarico.

Con specifico riguardo agli amministratori privi di deleghe, poi, si afferma come non possano invocare, quale esimente da responsabilità, la mera circostanza della mancata partecipazione a determinate assemblee o riunioni del CdA, posto che, una volta accertata l’accettazione della nomina, anche solo tacita, un simile comportamento omissivo finisce per costituire, in senso contrario, una evidente manifestazione di disinteresse verso le sorti della società e, quindi, un indice di negligenza e colpa non scusabile rispetto alle conseguenze pregiudizievoli delle decisioni e scelte gestorie assunte da altri in loro (ingiustificata) assenza.
La loro responsabilità, inoltre, può derivare da un difetto di conoscenza per non avere colposamente rilevato l’altrui illecita gestione omettendo di “ricercare” adeguate informazioni, non rilevando il semplice fatto che nulla traspaia da formali relazioni degli amministratori delegati, né dalla loro presenza in consiglio.