La Cassazione ha esaminato le prassi delle concessionarie di automobili di incentivare l’acquisto concedendo forme di agevolazione finanziaria

Di Ciro SANTORIELLO

È assolutamente frequente che le concessionarie di automobili incentivino l’acquisto di veicoli da parte dei propri clienti concedendo agli stessi forme di agevolazione finanziaria, come dilazioni di pagamenti, l’acquisto a rate dei veicolo con riserva di proprietà in capo alla concessionaria, ecc. Queste modalità di facilitazioni di pagamento, tuttavia, di fatto si presentano assai simili nei loro effetti finali alla concessione, a favore degli acquirenti dei veicoli, di finanziamenti e prestiti di modo che potrebbe sostenersi che i concessionari di automobili vengono a svolgere attività finanziaria secondo la definizione che ne fornisce il Testo unico bancario di cui al DLgs. 385/1993.

Da questa considerazione deriva la necessità di verificare se, con il suddetto comportamento, i titolari di concessionarie di auto non commettano il reato di esercizio abusivo di cui all’art. 132 del DLgs. 385/1993.
Infatti, essendo l’esercizio di attività finanziarie soggetta ad autorizzazione da parte della Banca d’Italia, se si ritiene che i concessionari di automobili, quando affiancano all’attività di cessione dei veicoli il riconoscimento delle suddette forme di finanziamento o comunque di agevolazione all’acquisto delle auto, finiscano per svolgere attività finanziarie in assenza della dovuta autorizzazione, allora dovrebbe riscontrarsi la violazione della disposizione incriminatrice di cui al citato art. 132.

Questa ricostruzione, che riconosce la rilevanza penale delle condotte dei concessionari privati di auto, è stata tuttavia ritenuta non corretta da una decisione della Cassazione, la n. 46474/2022.
A fronte della tesi della Procura della Repubblica che sosteneva che le operazioni commerciali dei rivenditori di autoveicoli – consistenti nella dilazione di pagamento con consegna di assegni con scadenza mensile post datata all’atto della stipula del contratto, nella consegna dell’auto senza certificato di proprietà, per cui il passaggio di proprietà avveniva solo al pagamento dell’ultima rata, ecc. – rappresentavano forme di finanziamento da regolamentare ai sensi del citato Testo unico bancario, la Corte ha escluso la rilevanza penale di tali condotte, negando alle stesse la natura di operazioni creditizie.