Previste diverse misure per fronteggiare il caro energia e confermato il nuovo calendario delle definizioni agevolate

Di Alice BOANO

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la L. 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del DL 34/2023 (decreto “Bollette”), che entra in vigore oggi.
Sono confermati rispetto al DL originario il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il II trimestre 2023, riconosciuto ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (art. 1) e l’introduzione di un contributo per i clienti domestici residenti, diversi da quelli titolari del bonus sociale, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso di elevati prezzi del gas (art. 3). Confermata, altresì, la previsione dell’aliquota del 5% per le somministrazioni di gas a uso civile e industriale, con riferimento al II trimestre 2023 (art. 2).

All’art. 6 è presente una deroga alla disciplina sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche. La deroga si applica esclusivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (2022, per i soggetti “solari”).

Riproposta la proroga al II trimestre 2023 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas (art. 4) mediante il riconoscimento:
– per le imprese energivore, di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
– per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, di un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
– per le imprese gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2023;
– per le imprese non gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel II trimestre 2023.
I crediti sono utilizzabili in compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2023, ferma restando la facoltà di cessione per intero.