Col voto finale di ieri alla Camera il Ddl. di conversione del DL 11/2023 passa ora al Senato
Ha subito un’accelerazione l’iter del Ddl. di conversione del DL 11/2023: dopo il voto finale della Camera, avvenuto ieri con 172 favorevoli, 114 contrari e un astenuto in tarda mattinata, il testo è approdato subito al Senato e la Commissione Finanze e Tesoro ha già avviato i lavori, fissando il termine per gli emendamenti alle 21:30 di ieri.
Si ricorda che per gli interventi relativi a edifici condominiali e a edifici interamente posseduti da persone fisiche (composti, questi ultimi, da un numero di unità immobiliari “principali” non inferiore a due e non superiore a quattro), sono state inserite norme transitorie che dividono:
– relativamente alle spese sostenute nel 2023, gli interventi che possono beneficiare del superbonus nella misura del 110% da quelli che possono beneficiarne solo nella misura del 90%,
– relativamente alle modalità di fruizione del beneficio (sia superbonus che per altri bonus edilizi), gli interventi che possono continuare a fruire dei bonus anche nella forma opzionale di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito da quelli che possono continuare a fruire dei bonus soltanto nella forma “naturale” della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Entrambe le predette discipline transitorie (recate, rispettivamente, dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022 e dall’art. 2 commi 2 e 3 del DL 11/2023) individuano date “spartiacque”, tra il più favorevole mantenimento della disciplina previgente alle modifiche e la meno favorevole applicazione “immediata” della nuova disciplina modificata, agganciate alla data di presentazione della richiesta di titolo edilizio abilitativo e, nel caso di interventi su parti comuni condominiali, alla data di delibera, da parte dell’assemblea condominiale, dell’approvazione dei lavori.
La data “spartiacque”, tra superbonus al 110% e superbonus al 90%, di presentazione della richiesta di titolo abilitativo è quella del:
– 31 dicembre 2022, nel caso di lavori di demolizione e ricostruzione;
– 25 novembre 2022, nel caso di lavori diversi da quelli di demolizione e ricostruzione (data che viene spostata al 31 dicembre 2022, nel caso in cui si tratti di lavori su parti comuni condominiali e la relativa delibera assembleare, che deve comunque essere stata approvata entro il 24 novembre 2022, risulti approvata prima del 19 novembre 2022).
La data “spartiacque”, tra opzioni di sconto e cessione “ancora sì” e opzioni di sconto e cessione “basta”, di presentazione del titolo abilitativo (e, nel caso di interventi su parti comuni condominiali, di approvazione dei lavori da parte dell’assemblea condominiale) è quella del 17 febbraio 2023.
Con riguardo alle predette date “spartiacque”, è stata opportunamente approvata una norma di interpretazione autentica che al termine dell’iter di approvazione del Ddl. di conversione del DL 11/2023 dovrebbe inserirsi come art. 2-bis.
In particolare, con questa norma di interpretazione autentica viene statuito che “la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo edilizio abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti” e che “con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”.
La norma interpretativa chiarisce quindi che l’eventuale esecuzione di lavori non previsti nell’originario titolo abilitativo, “tempestivamente” presentato rispetto alla data “spartiacque”, che comportano la presentazione di una variante a tale titolo abilitativo in una data successiva a quella “spartiacque” (nel caso delle CILA superbonus, è lo stesso art. 119 del DL 34/2020, al comma 13-quinquies, a prevedere che la loro presentazione avvenga “alla fine dei lavori”), non inficia la “tempestività” del titolo abilitativo originario e la conseguente possibilità di beneficiare della più favorevole disciplina transitoria anche sulle spese dei lavori “aggiunti” con la variante successivamente presentata, ivi compreso il caso in cui i lavori “aggiunti in variante”, essendo relativi a parti comuni di un edificio condominiale, richiedano una nuova delibera dell’assemblea condominiale in data anch’essa successiva a quella “spartiacque”.
Resta ben inteso che, qualora la natura delle variazioni apportate al progetto originario, sia tale da non consentire, dal punto di vista prettamente urbanistico, di procedere con una variante al progetto originario, ma da rendere necessaria la presentazione della richiesta di un nuovo e distinto titolo abilitativo, si entra in un ambito che esula da quello di applicazione della presente norma interpretativa.