L’assetto dell’impresa deve consentire di predisporre la «lista particolareggiata»

Di Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Un’impresa, al fine di prevenire tempestivamente la crisi, deve dotarsi di adeguati assetti che permettano di “ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2” (art. 3 comma 3 lett. c) del DLgs. 14/2019).

Il Codice della crisi d’impresa (DLgs. 14/2019) richiede che l’impresa sia in grado, attraverso la strutturazione di adeguati di assetti, di disporre delle informazioni indicate nelle check list che sono state definite nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa.

Come indicato nel “documento allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021” le risposte alle “domande contenute nella presente check-list costituiscono le indicazioni operative per la redazione del piano. Esse debbono intendersi come recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d’impresa e non come precetti assoluti”. L’obiettivo ultimo è permettere all’imprenditore di poter redigere un “piano di risanamento affidabile” da presentare nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa.

Le check list riguardano i seguenti aspetti:
– il requisito dell’organizzazione dell’impresa: la redazione di un piano implica un processo che coinvolge l’organizzazione aziendale che deve avere gli strumenti e le competenze necessarie;
– la rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente: al fine di individuare una coerenza tra dati storici e dati prospettici è necessario disporre di situazioni storiche complete e affidabili;
– l’individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi: il piano di risanamento deve partire dalla consapevolezza delle cause della crisi (esogene e/o endogene) per individuare le azioni correttive;
– le proiezioni dei flussi finanziari: l’aspetto più rilevanti nei piani è proprio la proiezione dei flussi di cassa che dipendono dalle assunzioni economiche e patrimoniali che devono essere effettuate;
– il risanamento del debito: deve prevedere i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare per il rimborso dei debiti al fine di individuare la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate;
– in caso di gruppi di imprese occorre tenere conto delle relazioni che vi sono tra le stesse.

Tali indicazioni non devono essere interpretate come l’obbligo di un’impresa di predisporre un piano prospettico, quanto piuttosto l’obbligo di dotarsi di un’organizzazione e di un sistema amministrativo contabile che, qualora necessario, consenta all’impresa la predisposizione di un piano affidabile.
Oltre a tale attività, l’impresa deve anche essere in grado di calcolare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Si tratta di un indice di sostenibilità dei debiti finanziari che prevede a numeratore l’indicazione dell’entità del debito da ristrutturare e a denominatore il flusso disponibile per il rimborso.
Il decreto ministeriale definisce l’esatta composizione del denominatore e del numeratore ma l’aspetto di maggiore interesse è l’interpretazione del risultato del test.

Il risultato del test ha l’obiettivo di fornire una prima indicazione di massima del numero di anni per estinguere la posizione debitoria, del volume dell’esposizione debitoria che necessitano di ristrutturazione e dell’entità di eventuali stralci del debito o conversione in equity necessario.

L’indice può essere calcolato senza necessariamente aver ancora redatto il piano aziendale, ma qualora il risultato fosse superiore a 3 volte, lo stesso documento indica che è necessario prevedere azioni più importanti per il superamento della crisi che richiedono in ogni caso la redazione di un piano aziendale.