La prassi UNI/PdR 138:2023 è stata promossa dalla Provincia autonoma di Trento

Di Benedetta PARENA e Paolo VERNERO

In un contesto nel quale nell’ultima rilevazione, relativa ai dati del 2021, l’Italia ha registrato un elevato indice di corruzione percepita (CPI – Corruption Perception Index), lo scorso 12 gennaio è stata pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 138:2023 (la cui redazione è stata promossa dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito del “Progetto di razionalizzazione dei controlli sulle imprese”) che definisce il contenuto e le modalità di attuazione, nelle micro e piccole imprese (che rappresentano la maggioranza del tessuto economico italiano) di un modello organizzativo ex DLgs. 231/2001 semplificato in quanto limitato alla sola prevenzione dei reati contro la P.A. e dei reati societari.

Nell’introduzione al documento viene specificato che il medesimo “intende offrire a queste realtà imprenditoriali, una guida nell’adozione di un sistema di controllo e di prevenzione di reati, alla quale possano seguire vantaggi per le stesse imprese in termini organizzativi, di rapporto con la pubblica amministrazione e con tutti gli stakeholders”.

La UNI/PdR 138:2023 rappresenta un valido stimolo alla compliance aziendale nella sua accezione più ampia anche in forza dei rimandi che vengono fatti a titolo esemplificativo alla L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), ISO 9001:2015 (Sistemi di gestione per la qualità), ISO 14001:2015 (Sistemi di gestione ambientale), ISO 37001:2016 (Sistema di gestione anticorruzione), ISO 37301:2021 (Sistemi di gestione per la compliance), ISO 45001:2018 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro).

La prassi descrive le modalità organizzative, gestionali e di controllo per l’adempimento degli obblighi richiesti dagli artt. 6 e 7 del DLgs. 231/2001, recependo e approfondendo, con un taglio operativo, le indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria (aggiornate a giugno 2021) riportando in maniera puntuale gli elementi contenutistici del modello organizzativo semplificato (fornendo anche delle esemplificazioni) ossia:
– l’indice dei contenuti descrittivi e prescrittivi;
– il riassunto del sistema normativo previsto dal DLgs. 231/2001, con elencazione dei reati-presupposto, dei criteri di imputazione dei reati all’ente e del sistema sanzionatorio previsto dal citato decreto;
– la descrizione della governance dell’ente con indicazione dell’attività che essa svolge;
– l’elencazione dei reati che sono stati individuati come sensibili per l’ente (ossia quelli che presentano un rischio di commissione) e delle relative attività sensibili (ossia quelle nelle quali possono essere commessi i reati previsti dal decreto 231);
– l’elencazione, per i reati considerati dalla prassi in commento (reati contro la P.A. e reati societari) delle fattispecie del codice penale ivi richiamate, oltre alle altre fattispecie di reato previste dal decreto 231 che l’ente intende prevenire;
– l’illustrazione esemplificativa delle finalità/motivazioni che potrebbero portare alla commissione di un reato (ciò in quanto il decreto 231 prevede, unitamente agli altri elementi individuati all’art. 6 comma 1 la punibilità in capo all’ente qualora il reato sia stato commesso nel suo interesse o vantaggio);
– l’elenco delle attività sensibili con specifico riferimento ai soli reati contro la P.A. e ai reati societari;
– l’illustrazione dei contenuti indefettibili e della rilevanza giuridica del modello organizzativo;
– l’illustrazione delle funzioni e del ruolo dell’organismo di vigilanza (cui spetta il compito di vigilare sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del modello);
– l’indicazione degli obiettivi che l’organo amministrativo intende perseguire con l’adozione del modello organizzativo;
– l’individuazione dei destinatari del modello organizzativo;
– l’elenco dei principi etici utili per la prevenzione dei reati;
– per ogni attività individuata nel precedente elenco delle attività sensibili i protocolli di comportamento per la gestione dei reati e per il conseguente corretto svolgimento delle attività;
– la previsione dell’istituzione e della regolamentazione dell’organismo di vigilanza (monocratico o collegiale);
– l’indicazione delle modalità di svolgimento delle verifiche periodiche dell’OdV;
– la previsione e la disciplina dell’obbligo di formazione del personale (ciò in quanto un modello organizzativo per essere efficace, deve essere conosciuto);
– il sistema sanzionatorio interno (sanzioni disciplinari) per i dipendenti e per i terzi.

Si ricorda che l’adozione di un modello organizzativo (ivi compreso quello semplificato di cui alla prassi in commento) è altresì utile e funzionale per l’ottenimento del rating di legalità, che permette di raggiungere sia vantaggi competitivi (maggiori opportunità di business, migliore immagine sul territorio di appartenenza e una maggiore trasparenza e visibilità sul mercato) che benefici di natura economica (in quanto riconosciuto da P.A., istituti di credito e Codice degli appalti).