Da marzo la sanzione aumenta al 3,75% se ci si ravvede entro novembre

Di Luca FORNERO

Entro il 28 febbraio 2023 è possibile sanare l’omesso o insufficiente versamento della seconda o unica rata degli acconti d’imposta il cui termine di pagamento è spirato lo scorso 30 novembre 2022.
Adempiendo entro tale scadenza, è possibile avvalersi della sanzione pari al 15% dell’importo non versato (ex art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97), con l’ulteriore riduzione a 1/9 (1,67%) per ravvedimento operoso (ex art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97).

Sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale, pari:
– all’1,25%, fino al 31 dicembre 2022 (DM 13 dicembre 2021);
– al 5%, dal 1° gennaio 2023 (DM 13 dicembre 2022).

Ai fini della riduzione della sanzione, la violazione si considera commessa il giorno di scadenza del pagamento (nel caso di specie, 30 novembre 2022), non avendo rilievo il fatto che il pagamento insufficiente sia avvenuto in un giorno antecedente (C.M. 10 luglio 1998 n. 180).

Anche se non è questo il caso, occorre inoltre rammentare che, se il termine per il versamento scade di sabato o in giorno festivo, esso slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo (art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011). Di questo bisogna tenere conto ai fini del conteggio dei giorni di tardività, rilevante per gli interessi legali.

Ciò posto, spirato il termine del 28 febbraio 2023, ferma restando la corresponsione degli interessi legali, la misura della sanzione non sarà più del 15%, bensì del 30%, con riduzione a 1/8 (3,75%) per ravvedimento operoso (ex art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97), ove la regolarizzazione intervenga entro il termine per la presentazione dei modelli REDDITI e IRAP 2023 (30 novembre 2023, per i soggetti “solari”).

Nel dettaglio, può essere oggetto di ravvedimento l’omesso o insufficiente versamento della seconda o unica rata degli acconti relativi:
– all’IRPEF, all’IRES e alle relative addizionali (es. maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative, addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finanziari e la Banca d’Italia, ecc.);
– all’IRAP;
– alle imposte sostitutive per i regimi forfetario (ex L. 190/2014) e di vantaggio (ex DL 98/2011);
– alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 23/2011);
– alle imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
– all’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni.

Come tutti i versamenti da ravvedimento operoso, anche quelli in oggetto devono avvenire secondo le modalità proprie dell’imposta oggetto di regolarizzazione, utilizzando il modello di versamento F24. Gli importi relativi agli interessi e alle sanzioni vanno evidenziati separatamente, adoperando i codici tributo appositamente predisposti.

In relazione alla compilazione del modello, nel campo “anno di riferimento” va evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento, nella forma “AAAA” (nel caso di specie, 2022).

Si supponga che la seconda rata dell’acconto IRES dovuta entro il 30 novembre 2022 ammontasse a 5.000 euro e che, entro tale termine, siano stati corrisposti soltanto 3.000 euro.

L’importo non pagato (2.000 euro) viene versato martedì 28 febbraio 2023 tramite modello F24 (con codice tributo “2002” e anno di riferimento “2022”), maggiorandolo:
– della sanzione pari a 33,40 euro (cioè, l’1,67% di 2.000), con codice tributo “8918” e anno di riferimento “2022”;
– degli interessi legali pari a 18,28 euro, con codice tributo “1990” e anno di riferimento “2022”.

In relazione all’ultimo punto, occorre considerare che:
– per il periodo 1° dicembre 2022 – 31 dicembre 2022, gli interessi vanno determinati al tasso dell’1,25% per un importo pari a 2,12 euro (2.000 × 1,25% × 31/365);
– per il periodo 1° gennaio 2023 – 28 febbraio 2023, gli interessi vanno determinati al tasso del 5% per un importo pari a 16,16 euro (2.000 × 5% × 59/365).

Infine, è appena il caso di ricordare che la facoltà di avvalersi del ravvedimento è subordinata alla circostanza che non sia ancora stato notificato l’avviso bonario.