L’ultima proroga era durata fino al 31 marzo 2022

Di Anita MAURO

Con una norma inserita in sede di conversione del DL 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”), che è in attesa dell’ultimo via libera dalla Camera – l’esame del Ddl. in Aula è previsto per oggi –, i termini relativi all’agevolazione “prima casa”, sono nuovamente sospesi dal 1° aprile 2022 fino al 30 ottobre 2023 e ricominceranno a decorrere, quindi, il 31 ottobre 2023.

La materia ha subito numerose proroghe, che vale la pena di ricostruire.
L’art. 24 del DL 23/2020 aveva, originariamente, disposto la sospensione dei termini in materia di “prima casa” dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ma, poi, con la conversione del DL 183/2020, il termine finale della sospensione era stato spostato ulteriormente al 31 dicembre 2021.

Poi, l’art. 3 comma 5-septies del DL 228/2021 convertito ha spostato al 31 marzo 2022 il termine finale della sospensione dei termini di prima casa.
Il 1° aprile 2022, avevamo dunque ricominciato a conteggiare i termini di prima casa, ma ora, una norma inserita nel Milleproroghe (che, peraltro, non interviene sull’art. 24 del DL 23/2020, ma è strutturata come norma autonoma), sospende i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 in tema di prima casa, nonché il termine previsto dall’art. 7 della L. 448/98 per il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.

Complessivamente, la sospensione dei termini potrebbe durare, quindi, 3 anni, 8 mesi e 9 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023).
In concreto, la sospensione riguarda (circ. Agenzia Entrate 13 aprile 2020 n. 9, § 8.1):
– il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile;
– il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
– il termine di un anno per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse titolare di diritti reali su un’abitazione già acquistata con il beneficio;
– il termine di un anno tra il “vecchio” acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).
La sospensione concerne anche i termini dell’agevolazione prima casa under 36” (in quanto sono i medesimi dell’agevolazione “prima casa”).

La norma recata dall’art. 3 comma 10-quinquies del decreto Milleproroghe è destinata ad agire anche per il passato, ove fissa la decorrenza della sospensione dal 1° aprile 2022, ma il legislatore ha posto alcuni limiti agli effetti della sospensione, che potrebbero determinare criticità. Infatti, la nuova norma:
– da un lato, “fa salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini” di prima casa;
– e, dall’altro, sancisce che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Pensiamo, ad esempio, al soggetto che (tenendo conto della sospensione dei termini solo fino al 31 marzo 2022) dovesse vendere la ex prima casa entro il 10 settembre 2022, ma non ci sia riuscito.
Tale soggetto potrebbe aver agito in due modi diversi:
– rendendosi conto di non riuscire a vendere entro la data prevista, avrebbe potuto chiedere all’Agenzia (prima della scadenza) di rideterminare l’imposta, “rinunciando” al beneficio, ma evitando le sanzioni per la decadenza (cfr. ris. Agenzia Entrate n. 112/2012);
– oppure, potrebbe aver deciso di “rischiare”, attendendo un eventuale accertamento della decadenza da parte dell’Agenzia.

Ora, la proroga della sospensione dei termini, introdotta dal Milleproroghe, potrebbe determinare effetti più vantaggiosi per il contribuente che non si è messo in regola, rispetto a quello che, invece, abbia proceduto al pagamento dell’imposta piena, a causa dell’operatività retroattiva e dell’esclusione dei rimborsi.
Inoltre, la sospensione non avrebbe effetto nel caso in cui il contribuente fosse stato nel frattempo raggiunto da un accertamento per decadenza dal beneficio.

Sembra che il legislatore abbia accolto una via diversa da quella adottata dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 8/2022, in cui erano state affrontate le conseguenze della proroga della sospensione fino al 31 marzo 2022. Anche in quel caso, la sospensione aveva avuto effetti retroattivi, ma l’Agenzia aveva affermato il diritto al rimborso, a norma dell’art. 77 del DPR 131/86, in capo ai soggetti che, credendosi decaduti dai benefici, avessero versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, prima che il legislatore introducesse la proroga della sospensione.

La nuova norma nega il rimborso a chi, non potendo sapere che una futura proroga avrebbe sanato la sua posizione, abbia già pagato; in tal modo, sembra applicare un trattamento deteriore a chi si sia messo in regola, rispetto a chi non l’abbia fatto.