L’allocazione può avvenire anche se in tale periodo non è stato maturato alcun nuovo aiuto

Di Pamela ALBERTI

L’Agenzia delle Entrate, in occasione della videoconferenza di ieri, ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti l’autodichiarazione aiuti di Stato COVID, da presentare entro il prossimo 31 gennaio (si veda “Autodichiarazione aiuti di Stato COVID entro il 31 gennaio” del 25 gennaio 2023).

Una prima questione posta riguarda il superamento dei massimali e l’allocazione dell’eccedenza nei massimali del periodo successivo.
Le istruzioni al modello di autodichiarazione degli aiuti di Stato prevedono che, in caso di superamento dei limiti previsti nel primo periodo temporale (1° marzo 2020-27 gennaio 2021), il contribuente, esclusivamente con riguardo agli aiuti rientranti nel regime “ombrello”, può effettuare la restituzione dell’eccedenza mediante riallocazione della stessa, aumentata degli interessi, a scomputo dei più elevati massimali previsti per il periodo successivo.

È stata chiesta conferma del fatto che tale riallocazione sul massimale del secondo periodo sia consentita anche qualora, in quest’ultimo arco temporale, l’impresa non abbia maturato alcun nuovo aiuto. Il dubbio è nato dal fatto che la FAQ titolata “Allocazione aiuti”, se da un lato pare esprimersi in senso affermativo, dall’altro richiama l’art. 4 comma 3 del DM 11 dicembre 2021 secondo cui, in assenza di nuovi aiuti, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

L’Agenzia delle Entrate conferma che la riallocazione sul massimale del secondo periodo è consentita anche qualora, in quest’ultimo arco temporale, l’impresa non abbia maturato alcun nuovo aiuto.
Quanto previsto dall’art. 4 comma 3 del DM 11 dicembre 2021 secondo cui, in assenza di nuovi aiuti, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato, è da riferirsi al caso in cui il beneficiario non ha trovato capienza di riallocazione sul massimale del secondo periodo nella misura in cui sono stati superati i più elevati limiti autorizzati previsti e relativi a:
– la Sezione 3.1, ovvero 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
– la Sezione 3.12, ovvero 10.000.000 di euro per impresa unica.

Un’altra questione posta riguarda lo splafonamento interamente derivante da “altri aiuti” e la corretta modalità di compilazione del modello di autodichiarazione.

Nel caso di specie, l’impresa ha percepito “altri aiuti” (diversi cioè da quelli del regime “ombrello”), i quali da soli hanno comportato il superamento dei massimali, e ha altresì usufruito di aiuti del regime “ombrello”. In tal caso, come si evince dalla FAQ titolata “Riversamento degli splafonamenti”, avrà la possibilità, a sua discrezione, di procedere alla restituzione (solamente) degli altri aiuti (per la parte eccedente il massimale) prendendo contatti con le Amministrazioni competenti quanto alle modalità di riversamento.

È stato chiesto però come compilare il modello di autodichiarazione, dato che, una volta attestato il superamento dei massimali nel frontespizio (tenendo conto anche degli “altri aiuti”), diviene obbligatoria (salva la generazione di un errore bloccante) la compilazione del riquadro “Superamento limiti sezioni 3.1. e 3.12”. Tale riquadro, però, riguarda (secondo le istruzioni) solo lo splafonamento degli “aiuti ombrello” che, nel caso in esame non si verifica.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso in cui venga attestato il superamento dei massimali previsti dalla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework e sia compilata la sezione II del quadro A (altri aiuti), il software di compilazione del modello di autodichiarazione non impone la compilazione del riquadro “Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12” che, quindi, può essere lasciato vuoto qualora lo splafonamento sia da imputarsi interamente agli altri aiuti diversi da quelli rientranti nel “regime ombrello”.