Detrazioni d’imposta per familiari a carico da coordinare con l’assegno unico e universale

Di Carlotta Anna Maria GHIO e Massimo NEGRO

Con il provvedimento n. 14392 pubblicato ieri, 17 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2023, relativa al periodo d’imposta 2022, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Tra le principali novità della CU 2023 vi sono i nuovi limiti previsti per il 2022 in merito alle remunerazioni corrisposte ai lavoratori dipendenti sotto forma di bonus, introdotti a seguito della crisi energetica. Si sottolinea in particolare:
– l’innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit, previsto dall’art. 12 del DL 115/2022, come da ultimo modificato dall’art. 3 comma 10 del DL 176/2022;
– la non imponibilità fino a 200 euro dei buoni benzina, in base a quanto previsto dall’art. 2 del DL 21/2022.

Qualora tali importi (3.000 euro e 200 euro) vengano superati, l’intero valore di fringe benefit e di buoni benzina concessi ai dipendenti sono assoggettati a tassazione ordinaria. I buoni benzina di 200 euro rappresentano un’agevolazione ulteriore rispetto a quella generale prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR il cui limite, per il solo periodo d’imposta 2022, è innalzato a 3.000 euro.

Trova spazio nella CU 2023 anche la nuova disciplina relativa al trattamento integrativo, di cui all’art. 1 comma 3 della L. 234/2021, il quale, modificando l’art. 1 del DL 3/2020, ha previsto il riconoscimento di una somma non imponibile di importo pari a 1.200 euro per il 2022, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro (al posto di 28.000 euro come previsto in precedenza).

Nell’ipotesi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, tale trattamento è riconosciuto nel caso in cui la somma di determinate detrazioni previste dalla norma sia di ammontare superiore all’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo. In questo caso, il trattamento integrativo riconosciuto sarà pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda e comunque non può essere superiore a 1.200 euro.

Con riferimento alle agevolazioni per familiari a carico, a decorrere dal 1° marzo 2022, ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 230/2021, è stato istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuibile, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’ISEE. L’art. 10 comma 4 del DLgs. 230/2021 ha modificato l’art. 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che, a decorrere dal 1° marzo 2022 (data di entrata in vigore dell’assegno unico):
– cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
– è abrogata l’ulteriore detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

Nella CU 2023 i campi relativi alle detrazioni spettanti per familiari a carico di cui all’art. 12 comma 1 del TUIR vanno pertanto compilati in base alle nuove disposizioni normative (punti 362 e ss.).
Nel prospetto “familiari a carico” della CU 2023, da quest’anno, vengono richiesti:
– il numero di mesi, ricompresi tra gennaio e febbraio 2022, per i quali spetta la detrazione per figli (in base alla previgente formulazione dell’art. 12 del TUIR);
– il numero di mesi, a partire da marzo 2022, per i quali spetta la detrazione per figli, di età uguale o superiore a 21 anni (in base all’attuale formulazione dell’art. 12 del TUIR).

In relazione ai redditi di docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime agevolato previsto dall’art. 44 del DL 78/2010, va evidenziato nella CU 2023 l’esercizio dell’opzione per prorogare il suddetto regime, di cui al provv. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2022 n. 102028. A tal proposito, l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile è da riportare nel punto 462 con il codice 15.

Tra le altre novità applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2022, certificato nella CU 2023:
– l’otto per mille dell’IRPEF può essere destinato anche all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficienza;
– nella sezione “previdenza complementare” devono essere riportati anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), di cui al Regolamento (Ue) 2019/1238, assoggetti ai medesimi criteri previsti dal DLgs. 252/2005;
– non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo, ai sensi dell’art. 12-quinquies del DL 146/2021, le somme percepite dai lavoratori dipendenti con disturbi dello spettro autistico assunti da start up a vocazione sociale.