Per le importazioni, si adotta il prospetto di riepilogo contabile rilasciato dall’Agenzia delle Dogane

Di Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Oggi scade il termine per effettuare la liquidazione periodica relativa a dicembre 2022, per i soggetti passivi IVA che liquidano il tributo su base mensile ex art. 1 comma 1 del DPR 100/98.

Particolare attenzione deve essere posta alla ricezione delle fatture passive, al fine di determinare correttamente il momento di esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta.

Come affermato dalla Corte di Giustizia 29 aprile 2004, causa C-152/02, e ribadito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, l’esercizio della detrazione dell’IVA è, in linea generale, subordinato all’esistenza di un duplice requisito. Il termine iniziale per l’esercizio del suddetto diritto è infatti individuato nel momento in cui si verifica, in capo al cessionario o committente, la duplice condizione:
– dell’avvenuta esigibilità dell’imposta (requisito sostanziale);
– del possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del DPR 633/72 (requisito formale).

In via ordinaria, l’art. 1 del DPR 100/98 consente di esercitare il diritto alla detrazione IVA nella liquidazione relativa al mese di effettuazione anche se le fatture di acquisto sono ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo. Tuttavia, è fatta eccezione “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Sul piano operativo, dunque, non può essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione del mese di dicembre 2022 (entro il termine del 16 gennaio 2023) per gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2022, ancorché la fattura sia stata ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2023.

È il caso, ad esempio, di beni consegnati il 30 dicembre 2022, documentati da fattura emessa dal cedente il 5 gennaio 2023 e in tale data recapitata via SdI all’acquirente.

A norma dell’art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72, è infatti possibile l’emissione del documento entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, il quale rimane fermo secondo i criteri di cui all’art. 6 del DPR 633/72. Quest’ultima data deve comunque essere riportata sulla fattura, se diversa da quella di emissione.

In circostanze come quelle rappresentate, mentre il cedente o prestatore è tenuto a far confluire l’IVA nella liquidazione dell’ultimo mese o trimestre 2022, il cessionario o committente non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell’ultima liquidazione periodica del 2022, neppure se procedesse ad annotare il documento ricevuto entro il 15 gennaio 2023, proprio per effetto del menzionato art. 1 del DPR 100/98.

Delicata è anche la gestione delle operazioni di importazione che si pongono “a cavallo d’anno”.
Sul tema, si segnala la novità derivante dalla soppressione del documento amministrativo unico (DAU) come mezzo di documentazione delle importazioni di beni. A partire dallo scorso 30 novembre, infatti, è stato dismesso il messaggio “IM” nelle bollette doganali di importazione (avviso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 511592 dell’11 novembre 2022).

Nelle dichiarazioni doganali, è divenuto obbligatorio l’utilizzo dei nuovi messaggi elettronici “H”, come previsto dalla nuova versione del sistema AIDA.

Per le importazioni effettuate con i messaggi “H”, è rilasciato un prospetto di riepilogo ai fini contabili (allegato 1 alla circ. Agenzia delle Dogane n. 22/2022)
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 417/2022, ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione è possibile solo con l’annotazione nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72 del suddetto prospetto contabile.

Per quanto attiene al profilo temporale, è da ricordare che, così come avviene per le fatture di acquisto, anche per le bollette doganali il dies a quo da cui decorre il termine per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA coincide con il momento in cui in capo all’importatore si verifica la duplice condizione: che l’imposta sia divenuta esigibile e che si sia in possesso del documento di acquisto.

Sebbene originariamente la modifica normativa (art. 2 del DL 50/2017) fosse riferita alle “bollette doganali”, con l’introduzione dei messaggi “H”, ai fini del possesso del documento che legittima la detrazione IVA, il termine iniziale dovrà ragionevolmente essere riferimento al momento in cui viene generato il prospetto contabile da parte dell’importatore.

Nel caso in cui la dichiarazione doganale sia stata accettata a dicembre 2022, anche se il prospetto contabile è generato nei primi giorni del 2023 e annotato nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72, non dovrebbe comunque essere consentito imputare l’imposta detraibile nel mese di dicembre, se si considera il principio di cui all’art. 1 del DPR 100/98 che, come detto, esclude “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.