Il Ddl. di bilancio 2023 prevede l’introduzione di un’imposta sostitutiva sulle liberalità destinate dai clienti ai lavoratori e riversate a questi ultimi

Di DANIELE SILVESTRO

Il Ddl. di bilancio 2023 contiene una disposizione che introduce un’imposta sostitutiva del 5% alle mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91 (si tratta, in sostanza, del comparto turistico, alberghiero e ristorazione).
In modo particolare, la disposizione stabilisce che le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi da lavoro dipendente e sono soggette a un’imposta sostitutiva pari al 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

L’imposta sostitutiva trova applicazione:
– esclusivamente per il settore privato;
– per i lavoratori aventi un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.
Per espressa previsione normativa, tali somme, ricevute dai lavoratori, non concorrono invece alla formazione del reddito imponibile ai fini contributivi e assicurativi. In sostanza, su tali somme non sono dovuti i contributi INPS a carico del datore di lavoro e del lavoratore ed esse non sono soggette al pagamento dei premi INAIL. Inoltre, sempre tali somme non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

Operativamente, è il sostituto d’imposta a dover applicare l’imposta sostitutiva del 5% alle somme in trattazione, versando poi il relativo importo.

Il lavoratore ha comunque la possibilità di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% alle mance ricevute che, di conseguenza, concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sarebbero tassate in via ordinaria. Tale rinuncia, come specificato dalla stessa disposizione, deve essere effettuata dal lavoratore in forma scritta.

La disposizione – come si legge dalla Relazione illustrativa – mira a rafforzare l’attrattività delle professioni a contatto con la clientela presso le imprese del comparto turistico-ricettivo e di quello della ristorazione e a rimediare alle difficoltà di reclutamento incontrate dai datori di lavoro nel settore, nonché a preservare e rilanciare tali settori.
La misura favorirebbe altresì l’emersione dell’evasione fiscale connaturata all’uso di corrispondere la mancia in contanti al lavoratore, facilitando il pagamento delle stesse attraverso mezzi di pagamento elettronici al momento del pagamento del conto.

Dalla norma emerge la volontà del legislatore di voler sottoporre a tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 5% in luogo delle ordinarie aliquote IRPEF e delle addizionali) non tanto le mance erogate direttamente dal cliente al lavoratore (le quali sono vietate da alcuni CCNL, tra cui il CCNL pubblici esercizi, anche se nella prassi molto diffuse), ma il riversamento da parte del datore di lavoro della mancia riconosciuta dal cliente – sia mediante contanti che mediante pagamenti elettronici – al lavoratore.

Quello delle mance ai lavoratori diversi dai croupier è un tema assai dibattuto.
Con la C.M. n. 326/97 (§ 2.1), l’Amministrazione finanziaria ha ricondotto le mance (nella loro integrale misura) tra le somme e i valori che sono soggetti a imposizione, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro, a eccezione delle mance riconosciute ai croupier per i quali – ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. i) del TUIR – vige un regime fiscale di favore.

In giurisprudenza è stato invece affermato:
– da un lato, che non sono assoggettabili a tassazione, quali redditi da lavoro dipendente, le mance percepite (nel caso specifico, da un capo ricevimento di una struttura alberghiera) direttamente dalla clientela, in quanto le stesse hanno natura aleatoria e non hanno alcuna relazione con il datore di lavoro, “il quale non interloquisce, né determina, né percepisce tali mance” (C.T. Reg. Cagliari n. 65/8/14);
– dall’altro, sono state ritenute soggette a tassazione le mance elargite che costituivano una corresponsione costante con relativa redistribuzione del ricavato sulla base di criteri predeterminati collegati alla specifica posizione professionale (nell’ambito della conciergerie), tanto da risultare nettamente superiori allo stesso reddito da lavoro dichiarato, con l’evidente carattere della continuità e periodicità nel tempo (C.T. Reg. Cagliari n. 305/4/15).

La tesi della C.M. n. 326/97 non è condivisa da chi ritiene che la mancia – in genere qualificabile come donazione remuneratoria, in quanto riconosciuta liberamente dal cliente al lavoratore – non sia in relazione con il rapporto di lavoro come richiesto dagli artt. 49 e 51 del TUIR.