Non potranno beneficiare dell’agevolazione i detentori degli immobili

Di ENRICO ZANETTI e ARIANNA ZENI

Il DL 18 novembre 2022 n. 176 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) ha previsto, tra le altre cose, l’estensione del superbonus agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2023 sulle c.d. “villette” e “case a schiera” con aliquota di detrazione del 90%.

In particolare, i soggetti di cui alla lett. b) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 hanno diritto al superbonus nella misura del 90%, ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo, in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se hanno avviato gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023, ma a condizione che:
– il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi;
– l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
– il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal comma 8-bis.1 introdotto nell’art. 119 del DL 34/2020 dal decreto “Aiuti-quater” (si veda “Per i non abbienti arriva il «bonus sul superbonus»” del 23 novembre 2022).

In relazione al primo requisito, potranno quindi beneficiare del superbonus nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 soltanto:
– i titolari del diritto di proprietà;
– i titolari di diritti reali di godimento sull’unità immobiliare.

Pertanto, potranno beneficiare del superbonus al 90% i possessori degli immobili residenziali oggetto degli interventi e in relazione ai quali hanno sostenuto le relative spese, in base ai seguenti titoli:
– piena proprietà;
– nuda proprietà;
– altri diritti reali, quali l’uso (art. 1021 c.c.), l’usufrutto (art. 981 c.c.), l’abitazione (art. 1022 c.c.), il diritto di superficie (art. 952 c.c.) o l’enfiteusi (artt. 957 ss. c.c.).

Non potranno più beneficiare del superbonus, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 per gli interventi sulle c.d. “villette” e “case a schiera”, invece, le persone fisiche:
– detentrici dell’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria;
– comodatarie, con contratto regolarmente registrato e in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Dall’interpretazione letterale della norma contenuta nel terzo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, inserito dall’art. 9 comma 1 lett. a) n. 3) del DL 18 novembre 2022 n. 176, inoltre, in relazione agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2023 sulle c.d. “villette”, non sembrerebbero poter beneficiare del superbonus i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori.

In tal senso depone la Relazione illustrativa in Senato del decreto “Aiuti-quater” secondo cui “preme sottolineare che con detta modifica si introduce, tra gli altri uno specifico requisito riguardante la titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, applicabile soltanto agli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti avviati a partire dal 1° gennaio 2023. Resta fermo che in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, secondo periodo, dell’art. 119, avviati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) per i quali è richiesta la realizzazione del 30 per cento dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, e per le quali si dispone la proroga dell’agevolazione al 31 marzo 2023, non si applica detto specifico requisito in materia di ambito soggettivo, per cui detti interventi continuano ad essere agevolabili anche se realizzati da persone fisiche che non risultano proprietari o titolari di diritto reale di godimento (ad es., familiari conviventi)”.