Non rileva la circostanza che le utenze siano intestate al locatore, ma il riaddebito analitico delle spese

Di PAMELA ALBERTI

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della circolare n. 36/2022, ha, tra l’altro, fornito alcuni chiarimenti in merito alla spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas nel caso di locazione degli immobili.

Una prima questione posta (§ 5.1 della citata circolare) riguarda l’individuazione del soggetto legittimato ad usufruire dei crediti d’imposta qualora sia concesso in locazione un immobile e le relative spese per l’utilizzo di energia elettrica o gas naturale siano sostenute, nel trimestre del 2022 per il quale spetterebbero i crediti, dall’impresa conduttrice dell’immobile, ancorché questa non sia titolare delle utenze, che risultano intestate al locatore e riaddebitate analiticamente al conduttore.

L’Agenzia delle Entrate precisa, “in ordine al solo beneficio fiscale in argomento”, che i crediti d’imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall’impresa conduttrice (e non dal locatore), che ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze.
Ciò in conformità con la ratio del beneficio fiscale, finalizzato a ristorare le imprese dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché con il dato letterale della norma, che istituisce il credito d’imposta a parziale ristoro delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica “effettivamente utilizzata”, nonché dei maggiori oneri “effettivamente sostenuti” per l’acquisto di gas naturale.
In tal caso, continua l’Agenzia, i requisiti di accesso (soggettivo e oggettivo) al beneficio vanno verificati in capo al conduttore.

Viene altresì precisato che, al fine della fruizione dei crediti d’imposta in argomento, il sostenimento delle spese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale deve essere documentato dalle imprese che usufruiscono del credito d’imposta mediante il possesso di copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore), delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore, del contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile, nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.

L’Agenzia evidenzia inoltre che in tal caso il beneficiario del credito non può fruire della possibilità di chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato, posto che, in mancanza di voltura dell’utenza da parte del conduttore del relativo immobile, vi è assenza di coincidenza tra titolarità dell’utenza e spettanza del credito d’imposta.

Sempre in tema di locazione di immobile, ai fini della spettanza del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022, è stato posto il caso in cui l’unico contatore di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW riferibile all’impresa “non energivora” sia installato in un immobile dalla stessa detenuto in locazione (§ 5.2 della circolare).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta riconosciuto per l’energia elettrica consumata possa spettare al conduttore dell’immobile nel quale sia installato il POD di potenza pari o superiore a 16,5 kW, ancorché questi non sia intestatario della relativa utenza, laddove si verifichino le suddette condizioni.

A tal fine, secondo l’Agenzia, non rileva che gli unici POD del quale il conduttore sia titolare abbiano potenza inferiore a 16,5 kW, atteso che il POD di potenza superiore all’anzidetto limite è comunque riferibile, in base a quanto sopra detto, al conduttore stesso, che ne sostenga effettivamente gli oneri, in virtù del riaddebito analitico delle spese.
In tal caso, essendo necessario verificare in capo al conduttore la sussistenza dei requisiti normativamente previsti, ai fini del calcolo della media di riferimento devono, quindi, essere considerati i dati relativi a tutti i POD allo stesso ricollegabili.

L’Agenzia delle Entrate, in una diversa risposta (§ 5.13), ha inoltre precisato che i crediti d’imposta in esame possono essere usufruiti nell’ipotesi di stipula di un contratto di locazione a uso foresteria dall’impresa conduttrice, ancorché l’immobile sia a destinazione abitativa, nel caso in cui i relativi costi per l’acquisto della componente energetica e gas ineriscano all’attività di impresa e siano rimasti definitivamente in carico alla stessa, senza che quest’ultima abbia addebitato la spesa sostenuta nei confronti del dipendente/utilizzatore dell’immobile.