Il limite di esenzione dei fringe benefit passa da 600 a 3.000 euro

Di LUCA BILANCINI e MICHELA DAMASCO

Nella riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contenente misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (DL “Aiuti-quater”). Sulla base dell’autorizzazione parlamentare già ricevuta – spiega Palazzo Chigi in un comunicato stampa –, il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia.

Tra le disposizioni approvate, oltre agli interventi su superbonus, tetto al contante e alle misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette, con una modifica all’art. 12 del DL 115/2022, il limite di esenzione dei fringe benefit concessi ai dipendenti per il 2022 passerebbe dagli attuali 600 euro a 3.000 euro.

Stando alla bozza di testo circolata ieri, è anche prevista l’estensione al mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta energia e gas attualmente riconosciuti per i soli mesi di ottobre e novembre 2022 dall’art. 1 del DL 144/2022.

In considerazione delle novità, apportate dall’art. 18 del DL 36/2022, che interesseranno la c.d. “lotteria degli scontrini” (fra le quali si segnala l’introduzione di un concorso a estrazione immediata), nella bozza di decreto è altresì previsto un contributo per l’adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, per l’anno 2023.

Tale contributo verrà concesso sotto forma di credito d’imposta e ammonterà al 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento (“e in ogni caso”, secondo quanto previsto dalla norma, “nel limite di spesa di euro 80 milioni”). Il credito potrà essere utilizzato in compensazione mediante F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97 e non sarà soggetto alle limitazioni di carattere generale (di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007).

La fruizione verrà consentita a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti. Va sottolineato che il pagamento del corrispettivo di tale fattura dovrà essere eseguito “con modalità tracciabile”.

In aggiunta alle altre previsioni indirizzate a contrastare gli effetti derivanti dagli aumenti del costo dell’energia, il DL “Aiuti-quater” contiene anche la proroga delle agevolazioni in termini di accise sui carburanti e di IVA sul gas naturale (metano) per autotrazione.

Per quanto concerne le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, sono riconfermate, per il periodo dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, le entità ridotte già previste dai precedenti decreti, vale a dire:
– benzina: 478,40 euro per mille litri;
– olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
– gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
La proroga dei suddetti importi, originariamente fissati dal DL 21/2022, è stata in seguito prevista dal DL 115/2022 e dal DL 144/2022. Con gli emendamenti approvati in sede di conversione del DL 144/2022 (DL “Aiuti-ter”), è stata assorbita la proroga contenuta nel DL 153/2022 per il periodo dal 4 al 18 novembre 2022.
Nel periodo in cui vigono le aliquote agevolate, non trova applicazione l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al DLgs. 504/95 (TUA).

Tra le altre misure contenute nella bozza del DL “Aiuti-quater” si segnala inoltre una norma di interpretazione autentica in riferimento alle esenzioni IMU per il settore dello spettacolo, di cui all’art. 78 commi da 1 a 4 del DL 104/2020.
In particolare, si ricorda che l’art. 78 comma 3 del DL 104/2020 stabilisce che l’IMU non è dovuta, per gli anni 2021 e 2022, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il successivo quarto comma dell’art. 78 citato subordina l’efficacia di tale agevolazione all’autorizzazione della Commissione europea (art. 78 comma 4 del DL 104/2020).
La norma d’interpretazione contenuta nella bozza del decreto prevede che tali disposizioni debbano interpretarsi nel senso che, in riferimento ai predetti immobili, per l’anno 2022 la seconda rata dell’IMU non è dovuta, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento Ue 18 dicembre 2013 n. 1407, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Sarebbe poi previsto l’inserimento, nell’elenco degli atti, dei documenti e dei registri esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo (riportato nella tabella di cui all’allegato B del DPR 642/72), anche delle “domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità”.