Se sussistono le condizioni per compilare la casella «ES», non è più richiesta la presentazione della seconda dichiarazione

Di PAMELA ALBERTI e CATERINA MONTELEONE

L’autodichiarazione aiuti di Stato compilata in modalità semplificata consente ai contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata degli avvisi bonari di non presentare la seconda dichiarazione, richiesta in determinate circostanze.

Si fa riferimento, nello specifico, ai contribuenti che beneficiano della definizione degli avvisi bonari di cui all’art. 5 comma 1-9 del DL 41/2021, finalizzata alla definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari emessi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72, a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni.
Tale definizione può riguardare gli avvisi relativi al periodo d’imposta 2017 e 2018 emessi nei confronti di contribuenti titolari di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021) e che abbiano subito nel periodo d’imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d’imposta 2019. La riduzione è parametrata all’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.

In linea generale, l’autodichiarazione degli aiuti di Stato deve essere presentata entro il 30 novembre 2022.
I beneficiari della summenzionata definizione agevolata degli avvisi bonari presentano l’autodichiarazione entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i beneficiari della definizione agevolata degli avvisi bonari, se hanno beneficiato anche di altri aiuti del regime “ombrello” (sezione I del quadro A), dovranno in linea di massima presentare due autodichiarazioni.

Sono infatti tenuti a presentare una prima autodichiarazione entro il 30 novembre 2022 e una seconda, con riguardo alla definizione agevolata, oltre tale termine, ma entro i 60 giorni dal pagamento, qualora le somme relative alla definizione non siano state incluse nella prima dichiarazione (come già previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 143438/2022).

Nella seconda autodichiarazione è prevista, tra l’altro, la valorizzazione nel quadro A unicamente dei campi relativi alla definizione agevolata. Non è invece richiesta la compilazione dei quadri B e C. Inoltre, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, devono essere considerati tutti gli aiuti già indicati nella prima dichiarazione. Infine, nella sezione “superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework” si dovrà indicare solo l’eventuale importo eccedente i limiti riferito alla definizione agevolata.

Le istruzioni aggiornate per la compilazione del modello di autodichiarazione, a seguito dell’introduzione della possibilità di compilare il modello in modalità semplificata, consentono ora per tali soggetti l’esonero dalla presentazione della seconda dichiarazione.
Viene infatti espressamente previsto che la seconda autodichiarazione non vada presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella “ES” e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione di tale casella.
Al riguardo, si ricorda che la casella “ES” può essere barrata laddove non si intenda fruire dei maggiori massimali della Sezione 3.12 e gli aiuti ricevuti non superino i massimali pro tempore vigenti della Sezione 3.1 e in tal caso non deve essere compilato il quadro A (si veda “Con l’autodichiarazione semplificata va compilato il prospetto aiuti di Stato” del 27 ottobre 2022).

Si ricorda altresì che i contribuenti che si avvalgono della modalità “semplificata” di compilazione dell’autodichiarazione (barrando la predetta casella “ES” e non compilando quindi il quadro A) dovranno compilare il prospetto aiuti di Stato nel quadro RS del modello REDDITI 2022, indicando i dati necessari per la registrazione nell’RNA anche dell’aiuto in questione.