La compilazione della dichiarazione dei redditi non cambia se le parti comuni agevolate sono condominiali o di un unico proprietario

Di ENRICO ZANETTI e ARIANNA ZENI

I contribuenti persone fisiche, per poter beneficiare, relativamente a spese agevolate sostenute nell’anno 2021, delle detrazioni spettanti a titolo di “bonus casa 50%” ex art. 16-bis del TUIR, di “bonus facciate 90%” ex art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019 oppure di “sismabonus 50-70-75-80-85%” ex art. 16 del DL 63/2013, compreso quando spetta in versione 110% ex art. 119 comma 4 del DL 34/2020, devono compilare la sezione III.A e III.B del modello REDDITI 2022 PF.
Le modalità di compilazione delle predette sezioni sono diverse a seconda che gli interventi agevolati riguardino singole unità immobiliari oppure parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari.

Se gli interventi riguardano singole unità immobiliari, per ciascun intervento agevolato va compilato:
– un rigo da RP41 a RP47 della sezione III.A del Quadro RP, senza indicare alcunché nella colonna 3, salvo soltanto il caso in cui l’unità immobiliare sia di proprietà di una società o ente che imputa il proprio reddito per trasparenza alla persona fisica, in forza degli artt. 5 o 116 del TUIR (nel qual caso nella colonna 3 va indicato il codice fiscale della società o ente “trasparente”);
– un rigo RP51 o RP52 della sezione III.B del Quadro RP (indicando in colonna 1 il medesimo numero “progressivo” indicato nella colonna 11 del rigo da RP41 a RP47 cui va “associato”), senza barrare la colonna 2 e indicando nelle colonne successive i dati catastali della singola unità immobiliare oggetto degli interventi agevolati.

Con riguardo agli interventi su parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari, sia il modello di dichiarazione che le istruzioni per la sua compilazione sono impostati secondo uno schema che presuppone che, su quelle parti comuni, insista una proprietà di tipo condominiale, ossia che gli edifici oggetto degli interventi agevolati, composti da più unità immobiliari, siano condomini (anche “minimi”, ma pur sempre condomini).

In realtà, gli interventi agevolati sulle parti comuni possono riguardare anche edifici che sono interamente posseduti da un unico proprietario.
Tale circostanza non inficia la natura oggettiva di “parti comuni” di quelle parti dell’edificio che sono comuni alle singole unità immobiliari che lo compongono, pur evidentemente non sussistendo, relativamente a esse, alcuna soggettività di tipo condominiale.

Ciò premesso, se gli interventi agevolati riguardano parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari, per ciascun intervento agevolato va compilato:
– un rigo da RP41 a RP47 della sezione III.A del Quadro RP, indicando nella colonna 3: se si tratta di edificio sulle cui parti comuni insiste una proprietà di tipo condominiale, il codice fiscale del condominio o, in caso di “condominio minimo” senza codice fiscale, del “condomino incaricato” che ha effettuato il “bonifico parlante” per il pagamento delle spese; se si tratta di un edificio interamente posseduto dalla persona fisica che presenta la dichiarazione, il codice fiscale della persona fisica medesima; se si tratta di edificio interamente posseduto da una società o ente che imputa il proprio reddito per trasparenza alla persona fisica, in forza degli artt. 5 o 116 del TUIR, il codice fiscale della società o ente “trasparente”;
– un rigo RP51 o RP52 della sezione III.B del Quadro RP (indicando in colonna 1 il medesimo numero “progressivo” indicato nella colonna 11 del rigo da RP41 a RP47 cui va “associato”), barrando la colonna 2 e omettendo di compilare le colonne successive.

L’impostazione che precede si basa sull’assunto che, nonostante la modulistica e le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione facciano esplicito riferimento al solo caso di interventi su parti comuni di proprietà condominiale, il medesimo approccio compilativo debba essere seguito nel caso di interventi su parti comuni di edifici relativamente ai quali non sussiste alcuna soggettività di tipo condominiale, in quanto interamente posseduti da un unico proprietario.

Questa impostazione sembra trovare conforto nella prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, laddove quest’ultima ha esplicitato la piena assimilazione tra interventi relativi a parti comuni condominiali e interventi relativi a parti “oggettivamente” comuni, seppure non “soggettivamente” condominiali, con riguardo, ad esempio, alle modalità di calcolo dei tetti massimi di spesa agevolata, ma anche con riguardo alle modalità di compilazione e presentazione della comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 da parte del singolo proprietario dell’intero edificio sulle cui parti comuni sono effettuati gli interventi agevolati.