Il lavoratore può presentare direttamente la domanda per l’indennità di 550 euro oppure avvalersi del Contact center INPS o dei servizi dei patronati

Di DANIELE SILVESTRO

I lavoratori a tempo parziale interessati a ottenere l’indennità una tantum di 550 euro possono presentare la domanda telematica all’INPS entro il 30 novembre 2022.
La precisazione arriva dallo stesso Istituto previdenziale che, con la circolare n. 115 pubblicata ieri, fornisce – oltre alle istruzioni operative per la presentazione della domanda – anche chiarimenti in merito all’ambito applicativo della misura.

Si ricorda che l’art. 2-bis del DL 50/2022 (inserito in sede di conversione in legge del decreto) ha introdotto un’indennità una tantum pari a 550 euro per l’anno 2022 in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private:
– titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane;
– che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente (diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale, secondo quanto precisato dall’Istituto di previdenza con la circolare in commento) ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico.

Con riferimento al primo punto, con la circolare viene precisato che il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore – nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al contratto in questione dell’anno 2021 – possa far valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese (ovverosia un arco temporale pari a 4 settimane, parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

Circa il secondo aspetto, vale a dire la non titolarità di NASpI, l’INPS sottolinea che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione di disoccupazione ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.
Ai fini del diritto all’indennità di 550 euro, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda, mentre l’indennità risulta essere cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84.
Ai sensi del comma 1 della disposizione in esame, l’indennità una tantum può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’INPS a domanda.

Operativamente, i lavoratori interessati dovranno presentare domanda di accesso entro il 30 novembre 2022 esclusivamente con modalità telematica:
– direttamente tramite il portale web dell’Istituto;
– ovvero avvalendosi del Contact center multicanale o dei servizi degli istituti di patronato.

Se la domanda viene presentata direttamente dal lavoratore, quest’ultimo è tenuto a utilizzare il servizio “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”, disponibile accedendo, tramite SPID, CIE o CNS, alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, presente all’interno del portale web dell’INPS.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

L’art. 2-bis prevede che l’INPS eroghi l’indennità una tantum in questione nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022, provvedendo altresì al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l’Istituto non adotterà altri provvedimenti di concessione dell’indennità.
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto circa l’indennità in questione, l’interessato può proporre azione giudiziaria.

Si ricorda, infine, che l’indennità una tantum di 550 euro non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa (art. 2-bis comma 2 del DL 50/2022).