Va sempre motivato il profilo inerente al pericolo di sottrazione delle proprie disponibilità economiche da parte dell’indagato

Di MARIA FRANCESCA ARTUSI

In materia di confisca, le Sezioni Unite, con la decisione n. 36959/2021, hanno affermato la necessità di motivare comunque, anche in caso di sequestro preventivo, il profilo inerente al pericolo di sottrazione delle proprie disponibilità economiche da parte dell’indagato (si veda “Necessaria maggiore motivazione per il «sequestro fiscale»” del 25 ottobre 2021).
La circostanza che per alcuni reati, come quelli tributari, sia prevista la confisca obbligatoria (art. 12-bis del DLgs. 74/2000) non significa che sia obbligatorio anche il sequestro preventivo e, quindi, ogni volta in cui la confisca sia subordinata dalla legge alla pronuncia di una sentenza di condanna o al patteggiamento, il giudice deve spiegare perché è necessario anticipare l’apposizione del vincolo sui beni dell’indagato.

Tale principio viene ripreso in toto dalla Cassazione nella pronuncia n. 37727, depositata ieri.
Nel procedimento portato all’attenzione della Corte era stato ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per i reati di dichiarazione fraudolenta (art. 2 del DLgs. 74/2000) e di omessa dichiarazione (art. 5 del Dlgs. 74/2000).

Secondo un primo orientamento, inizialmente maggioritario, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all’art. 321 comma 2 c.p.p., non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose che ne sono oggetto in quanto queste, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente pericolose. Pertanto, l’unico requisito richiesto è la confiscabilità del bene, essendo, a tal fine, indifferente che si tratti di confisca obbligatoria o facoltativa.

Un secondo orientamento, minoritario, escludeva, alla luce delle esigenze di tutela del diritto di proprietà (art. 42 Cost.), ogni automatismo tra confiscabilità del bene e pericolosità, richiedendo, invece, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche obbligatoria, un’espressa motivazione sul “periculum in mora” che giustifica l’apposizione del vincolo.

Le citate Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamento e a queste si allinea la pronuncia in commento.
Il sol fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell’imputato (ordinariamente condizionati all’affermazione di responsabilità o comunque all’accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, esige un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del sospetto (fumus) del reato, ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili. Affermare il contrario significa semplicemente motivare ciò che è richiesto ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio: così che, davvero, la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare “in automatico” il sequestro.

L’obbligo del giudice di motivare il sequestro ai fini di confisca anche in ordine al periculum corrisponde all’ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità delle misure cautelari, oltre che della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 comma 2 Cost. e di cui all’art. 6 § 2 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo. In altri termini, la risposta afflittiva, quale è anche quella propria della confisca, dovrebbe costituire il contenuto delle sole pronunce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole e mai di provvedimenti disposti prima della soluzione giudiziaria definitiva.

Tale obbligo di motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, di conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa). La natura “obbligatoria” della confisca non rende, cioè, “obbligatorio” anche il sequestro a essa funzionale.

Secondo i giudici di legittimità il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite ha una valenza “trasversale”, dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione), inclusa dunque la confisca rilevante nel caso di specie.