Le disposizioni della Direttiva 2121/2019/Ue saranno estese anche alle operazioni straordinarie con società aventi sede fuori dall’Unione europea

Di MAURIZIO MEOLI e MONICA VALINOTTI

Con la legge di delegazione europea 2021 (L. 4 agosto 2022 n. 127), l’Italia ha disciplinato il recepimento della Direttiva 2121/2019/Ue, che ha modificato la precedente Direttiva 1132/2017/Ue, avente a oggetto le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
In particolare, è stato delegato al Governo il compito:
– di estendere, in quanto compatibili, le disposizioni della Direttiva 2121/2019/Ue alle società diversedalle società di capitali, purché iscritte al Registro delle imprese;
– di estendere le medesime disposizioni, sempre in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che coinvolgano (o dalle quali risultino) società non aventi la sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell’Unione europea.

Tanto premesso, è necessario riassumere il contenuto della Direttiva in considerazione, che si prefigge lo scopo di armonizzare la disciplina dei Paesi membri con riferimento a trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, al fine di rendere compatibili i diversi ordinamenti mediante la previsione di livelli minimi di garanzia per soci, creditori e lavoratori.

In estrema sintesi, essa prevede:
– la possibilità, per i soci dissenzienti, di alienare le proprie partecipazioni a fronte di un’adeguata liquidazione in denaro (subordinatamente, nel caso della fusione e della scissione, all’acquisto di partecipazioni, rispettivamente, nella società risultante dalla fusione e nelle società beneficiarie della scissione, che siano soggette al diritto di uno Stato membro diverso da quello della società partecipante alla fusione o scissa);
– meccanismi di consultazione e di informazione (nonché di partecipazione alle decisioni, laddove previsto dalle legislazioni nazionali) dei lavoratori;
– sistemi di tutela per i creditori anteriori alla pubblicazione del progetto di operazione transfrontaliera, i cui crediti non siano scaduti al momento della prevista pubblicità dell’operazione stessa, i quali, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto, potranno agire giudizialmente per ottenere adeguate garanzie, previa dimostrazione del fatto che il loro credito è a rischio in conseguenza dell’operazione.

La Direttiva 2121/2019/Ue disciplina poi le citate operazioni straordinarie dal punto di vista procedimentale, prevedendo, tra l’altro:
– la pubblicazione del progetto dell’operazione almeno un mese prima dell’assemblea fissata per deliberarla;
– la redazione, da parte dell’organo amministrativo, di una relazione che illustri e giustifichi il progetto;
– la redazione di una relazione sul progetto da parte di un esperto indipendente;
– subordinatamente all’espletamento di tutte le procedure e le formalità previste, il rilascio – a cura dell’organo giurisdizionale, del notaio o di un’altra autorità designata – di un certificato preliminareda condividere con lo Stato membro di destinazione, con la precisazione che tale certificato non viene rilasciato quando sia stabilito, in base al diritto nazionale, che l’operazione transfrontaliera è effettuata “per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione o all’elusione del diritto dell’Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali”.

Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva, tali disposizioni dovranno essere recepite e le relative norme di attuazione dovranno entrare in vigore, nei Paesi membri, entro il 31 gennaio 2023.

Spetterà dunque al Governo emanare le disposizioni di dettaglio attuative di quanto precede.
In particolare, nella cornice della delega disegnata dalla L. 127/2022, il Governo italiano, oltre a designare l’autorità competente al rilascio del certificato preliminare – che potrà essere un organo giurisdizionale o il notaio – dovrà disciplinare:
– le scissioni transfrontaliere che comportino il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a società preesistenti;
– il trasferimento della sede sociale all’estero da parte di una società soggetta alla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con indicazione dei presupposti di ammissibilità e previsione di idonei controlli di legalità;
– l’assunzione di informazioni da parte delle competenti autorità con riferimento alle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche al fine della richiesta di adeguate garanzie con riferimento a tali crediti;
– i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, in materia di rilascio del certificato preliminare;
– il sistema sanzionatorio – penale ed amministrativo – da applicare in caso di violazione delle disposizioni di recepimento della Direttiva, fatta salva la disciplina vigente per le fattispecie penali già disciplinate.