Il contribuente deve sperare di ricevere intimazioni o preavvisi di ipoteca

Di Alfio CISSELLO

Ieri è stata depositata la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26283, relativa al neointrodotto art. 12 comma 4-bis del DPR 602/73, che ha sancito il divieto di ricorso contro la cartella di pagamento invalidamente notificata.

Le questioni sottoposte all’esame delle Sezioni Unite sono sostanzialmente due:
– l’opportunità di rimettere la norma al vaglio della Corte Costituzionale;
– l’effetto retroattivo della norma stessa.

Ai sensi dell’art. 12 comma 4-bis del DPR 602/73, “L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (…) oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici [ndr di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73] o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il nuovo comma è stato introdotto con l’intento di limitare i ricorsi pretestuosi provenienti da una vasta gamma di contribuenti.

Le Sezioni Unite affermano che “essa asseconda non soltanto l’esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall’emissione delle cartelle, e al cospetto dell’inattività dell’agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” (punto 20 della sentenza).
Il contribuente mantiene tutela, potendo ricorrere contro l’atto successivo alla cartella di pagamento non notificata, sempre che sia autonomamente impugnabile (intimazione ad adempiere, fermo, ipoteca).

Ove l’atto successivo sia il pignoramento, non sussistono più le limitazioni alla difesa evidenziate dalla sentenza a Sezioni Unite (2 ottobre 2015 n. 19704), la quale in maniera encomiabile aveva sancito non l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, ma della cartella non notificata in occasione dell’estratto di ruolo.
È cambiato lo scenario, in quanto specie a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 31 maggio 2018 n. 114, il contribuente può pacificamente ricorrere contro lo stesso in sede tributaria, non ostando a ciò il divieto di opposizioni all’esecuzione.

Tutto perfetto quindi. Quando l’agente della riscossione non compie il proprio dovere (ricordiamoci che l’art. 12 riguarda proprio questo caso, posto che se la cartella è validamente notificata il ricorso non lo nega nessuno) non notificando la cartella, il contribuente deve davvero sperare di ricevere un atto impugnabile.
Se lo riceve, deve ricorrere e chiedere immediatamente la sospensiva sperando che questa non solo venga concessa, ma venga concessa rapidamente.

Dal punto di vista strettamente tecnico, i giudici rammentano che se si accettasse, nei fatti, quanto detto dalla precedente sentenza a Sezioni Unite 2 ottobre 2015 n. 19704 si ammetterebbe l’azione di accertamento negativo.
Sicuramente è così dal punto di vista tecnico, ma è così se la tecnica processuale viene intesa come un insieme di norme dal contenuto intoccabile con connotati, sia permesso, ancestrali.

Diverse volte la Corte di Cassazione ha bypassato il divieto di azioni di accertamento negativo, sancendo che al fine di eccepire la prescrizione si può ricorrere contro il diniego di autotutela (Cass. 11 maggio 2020 n. 8719), onde precostituirsi capziosamente un atto impugnabile.

Il carico di ruolo ha effetti potenzialmente devastanti: un DURF negativo può avere effetti pregiudizievoli relativi a benefici anche di futura introduzione e compromette i rapporti con le banche.
Come era stato detto nella sentenza 2 ottobre 2015 n. 19704 il ricorso anticipato serve ad evitare la notifica di atti lesivi, che traggono fondamento dal ruolo che viene notificato con la cartella di pagamento (art. 21 del DLgs. 546/92).

Le Sezioni Unite scordano che tutti gli effetti della cartella di pagamento non adempiuta presuppongono la notifica del ruolo:
– se questa non è avvenuta, legittimando una norma come il nuovo art. 12, poco importa siccome gli effetti si verificano ugualmente e non possono in alcun modo essere stoppati in via preventiva;
– se questa è avvenuta, allora il ricorso non solo va respinto ma con condanna alle spese.

Il rischio (o meglio la certezza) che ci siano ricorsi pretestuosi è sì un male, ma purtroppo è un male necessario in un ordinamento democratico.
Per quanto riguarda, infine, la possibilità di applicare la norma ai processi pendenti, davvero sfugge la ratio che sta alla base del ragionamento.

Per le Sezioni Unite, la norma non è retroattiva, non è di interpretazione autentica ma si applica ai processi pendenti. Ciò “poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.