Il regolamento di funzionamento è in vigore, ma si attende il decreto per le specifiche tecniche

Di Francesco DIANA e Marco PEZZETTA

Il DM 3 marzo 2022 n. 75, recante il nuovo Regolamento sul funzionamento dell’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza, reso in attuazione dell’art. 357 del DLgs. 14/2019, è in vigore dal 6 luglio 2022.
La disciplina dell’Albo, nel suo complesso, è ancora incompleta ed è necessaria l’emanazione di un decreto dirigenziale – entro sei mesi dal 6 luglio 2022 – per la definizione delle specifiche tecniche della domanda di iscrizione, da presentarsi telematicamente (art. 3 comma 5 del DM 75/2022).

Oltre che incompleta e “obsoleta” (contemplando l’ormai abrogato OCRI), la regolamentazione pare necessitare di alcuni correttivi per il corretto funzionamento del Codice, che entrerà in vigore, nella sua complessiva formulazione, il prossimo 15 luglio (si veda “Decorrenza degli incarichi di ostacolo al primo popolamento dell’albo dei gestori” del 30 giugno 2022).

L’iscrizione all’Albo, in generale, richiede il possesso di “requisiti professionali”, di “requisiti di formazione” e di “requisiti di onorabilità”. I primi sono indicati dall’art. 358 comma 1 del DLgs. 14/2019 e i terzi all’art. 356 comma 3 del DLgs. 14/2019.
Ai requisiti formativi è dedicato il comma 2 dell’art. 356, che richiama gli obblighi di formazione di cui all’art. 4 comma 5 lett. b), c) e d) del DM 202/2014 previsti per l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, tuttavia, la durata dei corsi di cui all’art. 4 comma 5 lett. b) è ridotta (da 200) a 40 ore.

Particolarmente problematica appare l’interpretazione delle disposizioni in merito al “primo popolamento dell’Albo”, che dovrebbe consentire ai Tribunali, già nelle prossime settimane, l’attribuzione degli incarichi.
Ai fini dell’immediata “iscrizione” all’Albo, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo citato prevede che la certificazione circa l’assolvimento degli obblighi formativi possa essere sostituita per i soggetti in possesso dei requisiti professionali ex art. 358 comma 1 dalla documentazione comprovante la nomina, al 16 marzo 2019 (data di entrata in vigore dell’art. 356 del DLgs. 14/2019), in almeno 2 procedure negli ultimi 4 anni, quali curatori fallimentari, commissari giudiziali o liquidatori giudiziali.

Il tenore letterale (e sostanziale) di tale disposizione non sembra essere stato correttamente recepito dal DM 75/2022, il quale, all’art. 4 comma 3, in particolare, stabilisce che “In sede di prima formazione dell’albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d)”, comprovante l’assolvimento degli obblighi formativi, “è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all’articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l’iscrizione nella sezione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b)” (che si riferisce agli OCRI e che quindi non è pertinente, dato che si tratta di un organismo abrogato), da “documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 352 del Codice” (articolo anch’esso abrogato).

Ulteriori dubbi sorgono alla lettura del successivo periodo, il quale, sempre ai fini del primo popolamento, precisa: “A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell’incarico di commissario giudiziale o l’attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l’esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l’incarico”.

Il periodo evidenza un’importante incoerenza del DM 75/2022: viene, infatti, richiesta l’allegazione della documentazione comprovante l’avvenuta nomina all’incarico di commissario giudiziale, trascurando gli incarichi di curatore e liquidatore giudiziale, espressamente previsti, invece, dall’art. 356 del DLgs. 14/2019 .

L’incompletezza e l’incoerenza del DM 75/2022 legittima la sensazione per l’operatore del diritto della sua inaffidabilità complessiva, essendo improbabile una soluzione che lasci fuori dal primo popolamento coloro che abbiano svolto gli incarichi di curatore e liquidatore giudiziale.

Assumerebbe rilievo per il primo popolamento, a quanto consta dal DM 75/2022, anche l’eventuale svolgimento di incarichi di attestazione, che non sono previsti dall’art. 356 (salvo che non si intenda richiamare la figura del professionista indipendente ex art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019).

Non appare pertinente, infine, la necessità di dare evidenza dell’esito delle domande di ammissione a concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione, requisiti che paiono (almeno nella ratio) probabilmente più consoni all’iscrizione negli elenchi degli esperti della composizione negoziata.

In definitiva, al momento, la possibilità di iscriversi all’albo, ai fini del primo popolamento, per coloro che abbiano svolto le funzioni di curatore, commissario o liquidatore giudiziale parrebbe certa solo per coloro che siano in grado di dimostrare l’assolvimento degli obblighi formativi.