L’Ufficio del Massimario della Cassazione ha dedicato una relazione alle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

Di Maria Francesca ARTUSI

Il decreto legge “Sostegni-ter” ha rimodulato la risposta sanzionatoria alle frodi, cui le misure dell’emergenza si prestano, per la spiccata potenzialità “criminogenetica” dei meccanismi di sovvenzionamento pubblico (art. 28-bis del DL 4/2022 convertito).

Tale norma, da un lato, ha modificato le fattispecie incriminatrici dei delitti di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), ampliandone lo spettro applicativo, e ha esteso l’applicazione della confisca c.d. allargata ex art. 240-bis c.p. ai reati di truffa a danno dello Stato (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

D’altra parte è stato riscritto l’art. 119 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), tipizzando un reato di falso ideologico dichiarativo, con riguardo alle attestazioni e asseverazioni richieste ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali e, al tempo stesso, imponendo ai tecnici abilitati a rilasciarle obblighi assicurativi per la responsabilità civile più pregnanti.
Di tali interventi si è già detto su Eutekne.info (si vedano “Necessario il dolo nel falso del tecnico asseveratore” dell’11 marzo 2022 e “Più aspre le sanzioni per le frodi in materia di erogazioni pubbliche” del 28 febbraio 2022).

L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ora dedica la relazione n. 31/2022 alle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche.
In essa si evidenzia innanzitutto come la confisca rappresenti una leva primaria del contrasto alle frodi, insieme alla correlata misura del sequestro ex art. 321 comma 2 c.p.p., che ne preserva l’effetto utile.

Un tema di particolare interesse attiene all’applicabilità della confisca allargata in rapporto a fatti di truffa aggravata commessi anteriormente alla entrata in vigore della nuova disposizione. Le Sezioni Unite hanno da tempo affermato che la confisca “allargata” è assimilabile ad una misura di sicurezza patrimoniale “atipica” (Cass. SS.UU. n. 29022/2001). In coerenza con tale inquadramento (non esente da rilievi critici), non dovrebbe essere preclusa l’applicazione della confisca anche alle truffe commesse anteriormente all’entrata in vigore della nuova normativa, posto che per le misure di sicurezza non opera il principio di irretroattività della norma penale.

Per quanto riguarda i reati di malversazione, di indebita percezione e di truffa aggravata di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., viene condivisa l’utilità della nuova formulazione diretta ad ampliare l’area applicativa della norma alle “erogazioni pubbliche” in senso lato. Ciò, ad esempio, permette di comprendere i bonus edilizi ed energetici di cui agli artt. 121 e 122 del DL 34/2020, che costituiscono pur sempre delle provvidenze economiche riconosciute per finalità specifiche, ma non di pubblico interesse.

Ma l’aspetto di maggior interesse è quello relativo al reato che si può configurare in capo al professionista attestatore. Come detto, si tratta di un’ipotesi speciale di falso ideologico dichiarativo. A dare impulso all’introduzione della nuova fattispecie di reato – costruita sulla falsariga di quella di cui all’art. 236-bis del RD 267/42 – è stato l’incremento delle frodi in materia di detrazioni per bonus edilizi (in particolare correlati all’opzione della cessione del credito), che hanno fatto lievitare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta fittizi.

La relazione evidenzia come tale fattispecie rifletta l’impostazione, oramai sedimentata in giurisprudenza, per la quale il falso dichiarativo è configurabile anche in relazione agli atti c.d. dispositivi, i quali contengono una dichiarazione di volontà – e non invece di verità – dell’autore, quanto quella dichiarazione si fonda sull’esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell’atto.

Per la Cassazione denota una chiara volontà di anticipazione della tutela ed è espressiva di un’opzione di rigore l’avere individuato il dolo specifico – cioè il fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, che nella larghissima maggioranza dei casi è l’unico elemento determinativo del mendacio – quale elemento integrativo di una specifica circostanza aggravante.

Il sistema repressivo si completa con la previsione di un’ipotesi residuale di illecito amministrativo a carico dei soggetti che sono chiamati a rendere le asseverazioni/attestazioni, sui quali grava una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 2.000 a 15.000 euro, da applicare per ciascuna delle attestazioni o asseverazioni rese. Può ragionevolmente ipotizzarsi, data l’irrilevanza penale del falso colposo, che alla sanzione amministrativa il tecnico sia tenuto quando difetti l’elemento soggettivo del dolo, presupponente la consapevolezza e volontà del mendacio, e la infedeltà di quanto asseverato o attestato sia imputabile a negligenza o imperizia.