Esonerati da adempimenti elettronici gli acquisti non territorialmente rilevanti sotto i 5.000 euro

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

Il numero di file XML che transitano dal Sistema di Interscambio aumenterà dal 1° luglio, in seguito all’ampliamento del perimetro dei soggetti interessati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica e all’entrata in vigore delle nuove modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Da domani, saranno tenuti all’emissione di e-fattura via SdI anche (art. 18 del DL 36/2022, convertito con la legge 29 giugno 2022 n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri) i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” o che adottano il regime forfetario, i quali, nel periodo precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, nonché coloro che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000 euro.

Una questione di rilievo sulla quale occorre soffermarsi riguarda i soggetti che iniziano l’attività nel 2022. La mera lettera della norma (art. 18 comma 3 del DL 36/2022) richiede la verifica dei ricavi o compensi conseguiti o percepiti “nell’anno precedente”. Ciò potrebbe condurre a ritenere che la fatturazione elettronica obbligatoria non interessi i soggetti che richiedono la partita IVA in corso d’anno.

Va, nondimeno, sottolineato come in altre circostanze il Fisco abbia assunto un differente orientamento.
È il caso, ad esempio, dell’opzione per la liquidazione IVA trimestrale. L’art. 7 del DPR 542/99 stabilisce che per beneficiare della più ampia periodicità si debba far riferimento al volume d’affari conseguito nell’anno solare precedente; viene, nondimeno, consentito ai soggetti che iniziano l’attività di esercitare l’opzione già dal primo anno, verificando i presupposti con riferimento al volume d’affari presunto. È da sottolineare, tuttavia, come quest’ultimo sia desumibile dai modelli di inizio attività (“AA9/12” e “AA7/10”), dai quali non è invece possibile evincere il valore dei ricavi o compensi che si presume di conseguire. Sul punto, considerate le possibili implicazioni in caso di non corretta interpretazione della disciplina, sarebbe necessario un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ulteriore dubbio riguarda la conservazione elettronica delle fatture ricevute.
Alla luce di quanto stabilito dal Consiglio Ue con decisione n. 2251/2021, vale anche per i soggetti in regime di franchigia la deroga alla disposizione (art. 232 della direttiva 2006/112/Ce) secondo cui “Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all’accordo del destinatario”. In questo senso si potrebbero ritenere, a tutti gli effetti, “elettronici” i documenti ricevuti, che sarebbero conseguentemente soggetti all’obbligo di conservazione di cui all’art. 39 del DPR 633/72.

Occorre, tuttavia, considerare che i forfetari restano esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR 633/72, e che gli obblighi di conservazione “delle fatture di acquisto e delle bollette doganali” di cui all’art. 1 comma 59 della L. 190/2014, potrebbero per questo motivo continuare ad essere assolti secondo modalità “analogiche”. Anche su questo punto sarebbe auspicabile una conferma, fermo restando che il problema non si porrebbe qualora l’operatore adottasse il servizio di conservazione gratuita dell’Agenzia, che consente la memorizzazione di tutti i file XML transitati via SdI.

Da domani sarà, inoltre, efficace l’obbligo di fatturazione elettronica negli scambi con San Marino, mentre per le prestazioni di servizi l’adempimento rimane facoltativo (si veda “Dal 1° luglio obbligo di fattura elettronica verso San Marino” del 28 giugno 2022).

Tra le altre novità decorrenti dal 1° luglio 2022, alcune riguardano la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. “esterometro”). Per quelle effettuate da domani (secondo il criterio previsto dall’art. 6 del DPR 633/72), è stabilito che i dati siano trasmessi:
– in formato XML via SdI (sulla base delle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018, versione 1.7);
– entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (per le operazioni attive) ed entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione (per le operazioni passive).

Sul piano soggettivo, l’unica novità concerne l’inclusione dei forfetari e degli altri soggetti per i quali dal 1° luglio vige l’obbligo di fatturazione elettronica ex art. 18 del DL 36/2022.
Sul piano oggettivo, invece, sono già in vigore dal 22 giugno 2022, le limitazioni per gli acquisti non territorialmente rilevanti ai fini IVA, qualora di importo non superiore a 5.000 euro (art. 12 del DL 73/2022).

In merito al regime sanzionatorio per l’esterometro, invece, sono state differite al 1° luglio 2022 (art. 13 del DL 73/2022) le novità già efficaci dallo scorso 1° gennaio, vale a dire la sanzione di 2 euro per fattura, nel massimo di 400 euro mensili (riducibile alla metà, se i dati sono inviati correttamente entro i 15 giorni seguenti).