La conversione in legge del DL 36/2022 conferma la disposizione

Di Maurizio MEOLI

A partire da domani, 30 giugno 2022, commercianti e professionisti non potranno più rifiutare i pagamenti tramite carte di debito, di credito o prepagate, pena una sanzione pecuniaria pari a 30 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Dalla lettera della norma emerge come la violazione non sia integrata dal mero fatto di non avere la disponibilità di un POS per consentire i pagamenti elettronici, ma dal rifiutare la richiesta del cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite una carta di pagamento. Vale a dire che, fino a quando il cliente non effettuerà simile richiesta, non sarà integrata alcuna violazione. Allo stesso modo, alcun rischio di sanzione è ipotizzabile quando, fin dall’inizio del rapporto, si sia pattuito un diverso mezzo di pagamento (ad esempio, il bonifico bancario).

Con la conversione in legge del DL 36/2022, su cui ieri la Camera ha votato la questione di fiducia, ha trovato definitiva conferma la modifica apportata all’art. 15 comma 4-bis del DL 179/2012 convertito, con la quale si è deciso di anticipare dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l’operatività della sanzione sopra ricordata, trattandosi di una disciplina che, oltre a iscriversi tra le misure idonee a incentivare pagamenti in forma elettronica, rientra tra gli obiettivi che la Milestone M1C1 – 103 del PNRR, 1.12 – Riforma dell’amministrazione fiscale, intende perseguire entro il 1° semestre 2022.

Unica novità apportata in sede di conversione in legge del suddetto DL 36/2022 è rappresentata dalla precisazione che commercianti e professionisti sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente non solo ad una carta di debito o di credito, ma anche a carte prepagate.

Peraltro, i soggetti sopra ricordati avrebbero da tempo dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica (e ferme le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007). Ai sensi del testo originario dell’art. 15 comma 4 del DL 179/2012 convertito, tale obbligo avrebbe dovuto applicarsi “dal 1° gennaio 2014”.

L’obbligo, tuttavia, non è ancora oggi assistito da alcuna sanzione, dal momento che, in primo luogo, il Consiglio di Stato aveva espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di uno dei DM predisposti in attuazione dell’art. 15 comma 5 del DL 179/2012 convertito, e che avrebbe dovuto disciplinare le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (in base a tale disposizione, infatti, con uno o più decreti attuativi, vengono disciplinati le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione … anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative”).

L’art. 23 del DL 124/2019 convertito (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”), inoltre, aveva previsto una soluzione sanzionatoria identica a quella in esame che avrebbe dovuto divenire operativa a decorrere dal 1° luglio 2020. Questa disposizione, però, fu soppressa in sede di conversione in legge.

L’art. 19-ter comma 1 lett. b) del DL 152/2021, poi, inserendo il nuovo comma 4-bis nell’art. 15 del DL 179/2012 convertito, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, “di qualsiasi importo”, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si sarebbe applicata nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

L’applicazione di tale sanzione è stata ora anticipata alle condotte di mancata accettazione di pagamenti poste in essere dal 30 giugno 2022.

In attesa di indicazioni ufficiali su come, in concreto, si debba procedere alla segnalazione della violazione in questione – che, come detto, appare presentare connotati residuali nel mondo professionale, dove, normalmente, il pagamento delle parcelle avviene con bonifici o assegni – non resta che ricordare come, per le sanzioni relative alle violazioni in questione, trovino applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981. È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/1981; istituto che consente al contravventore di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni è il Prefetto della Provincia nella quale è stata commessa la violazione.