Il DL Semplificazioni fiscali non abrogherebbe, invece, la disciplina delle società non operative per insufficienza di ricavi

Di Luisa CORSO

Il c.d. “DL Semplificazioni fiscali”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno, reca, stando alla bozza circolata, l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo di imposta 2022 “solare”.

Testualmente si legge “all’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies sono abrogati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022”.

Si tratta, più nello specifico, delle norme volte a qualificare come “in perdita sistematica” le società ed enti che alternativamente:
– presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi;
– nel medesimo arco temporale, presentano quattro dichiarazioni in perdita fiscale e una con un reddito inferiore a quello minimo determinato a norma dell’art. 30 comma 3 della L. 724/94.

In entrambi i casi, la società si considera di comodo a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta.
Per effetto di tali disposizioni, con riferimento al periodo di imposta 2021 “solare”, una società è in perdita sistematica se:
– i periodi di imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 risultano in perdita fiscale,
– ovvero quattro dei sopraindicati periodi sono in perdita e il rimanente presenta un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Al riscontro di tali presupposti sono ricollegate le medesime penalizzazioni previste per le società non operative per insufficienza di ricavi di cui all’art. 30 della L. 724/94.
In particolare, lo status di società in perdita sistematica determina:
– l’imputazione del reddito minimo (e di una base imponibile minima ai fini IRAP) determinato presuntivamente mediante applicazione delle percentuali di legge al valore di determinati asset;
– la maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,5%;
– la preclusione del diritto al riporto “in avanti” delle perdite eventualmente realizzate nel periodo d’imposta per cui ricorre lo status di comodo; in aggiunta, le perdite pregresse possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto.

Alle suddette penalizzazioni relative al comparto delle imposte dirette si aggiungono:
– la preclusione al rimborso del credito IVA, alla compensazione del credito nel modello F24, ovvero alla cessione del credito stesso a terzi, per le società che risultano di comodo per il periodo d’imposta con riferimento al quale il credito IVA viene esposto in dichiarazione;
– la preclusione alla compensazione del credito anche con il debito IVA delle successive liquidazioni periodiche, per società di comodo che per tre periodi d’imposta non effettuino operazioni IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.

Nel caso di società in perdita sistematica, il credito “bloccato” è quello relativo all’annualità per la quale la società risulta di comodo (non l’ultimo periodo in perdita). Pertanto, con riferimento al 2021, se la società è risultata in perdita nel quinquennio 2016-2020, il credito risultante dalla dichiarazione IVA 2022 (relativo al periodo di imposta 2021) è oggetto di limitazione.

Tutto quanto premesso, ove venisse confermato il testo della bozza del DL Semplificazioni fiscali, è destinato a venire meno con riferimento al periodo di imposta 2022 “solare”. In altre parole, la disciplina delle società di comodo e le relative penalizzazioni non troverebbero applicazione per il periodo di imposta 2022 laddove:
– i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
– ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Ferma restando l’applicazione della disciplina per il periodo di imposta 2021 (modelli REDDITI 2022), anche un’eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi più rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.
La norma del DL Semplificazioni fiscali non disporrebbe nulla in merito alle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94, con il risultato che le sopradescritte preclusioni tornerebbe ad operare per il 2022 ove i ricavi effettivi risultino, in tale periodo, inferiori a quelli presunti.