Il cambio culturale può ostacolare le imprese di minori dimensioni

Di Francesco DIANA

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato, in esame definitivo, lo schema di DLgs. recante le modifiche al DLgs. 14/2019, in attuazione della direttiva Ue 2019/1023 (c.d. direttiva Insolvency) e che entrerà in vigore dal prossimo 15 luglio, senza alcun differimento ulteriore.

Numerose le novità, tra le quali assume rilievo la completa riscrittura dell’art. 3 del DLgs. 14/2019 in materia di adeguatezza degli assetti per la rilevazione tempestiva dei prodromi della crisi di impresa, il cui obbligo permane in capo all’imprenditore sia individuale sia collettivo. Per entrambi, la necessità di cogliere rapidamente i segnali di warning e porvi rimedio senza indugio ma, per il primo, attraverso l’adozione di misure idonee mentre, per l’imprenditore collettivo, attraverso l’istituzione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 2086 c.c.

La distinzione terminologica – misure piuttosto che adeguati assetti – sembra poi perdere di particolare significato con la previsione contenuta al terzo comma del citato art. 3, che ne rappresenta la vera novità, delineando le verifiche, le informazioni e i segnali che l’assetto, di cui l’imprenditore si è dotato, deve essere in grado di produrre ed intercettare.

Tra le verifiche, vi è innanzitutto la necessità che siano tempestivamente rilevati gli squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario. A ciò si aggiunga l’esigenza di verificare, in un’ottica c.d. forward looking, se nei successivi dodici mesi l’entità dei debiti contratti è sostenibile e se vi sono prospettive di continuità aziendale.

La verifica della sostenibilità del debito dovrà condursi su un orizzonte temporale più ampio di 12 mesi, rispetto ai 6 mesi previsti nell’originaria formulazione dell’art. 13 del DLgs. 14/2019 sugli indicatori e gli indici della crisi. Disposizioni quest’ultime definitivamente venute meno e sostituite dalla nuova disciplina sulla composizione negoziata della crisi, introdotta con il DL 118/2021 conv. L. 147/2021 e integralmente recepita, sebbene con talune modifiche.

La diversa previsione temporale risulta, inoltre, compatibile con la modifica apportata alla definizione di crisi di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del Codice che vede nell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici rispetto alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi, la sua manifestazione.
Tra le informazioni, cruciale appare la richiesta che gli adeguati assetti siano tali da consentire l’ottenimento di quei dati quali-quantitativi che sono necessari per poter effettuare il test pratico previsto dal nuovo art. 13 comma 2 del DLgs. 14/2019 oltre che richiesti dalla lista di controllo particolareggiata introdotta con il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021.

La check list, in particolare, il cui contenuto si arricchisce con i principi di redazione dei piani di risanamento del 26 maggio 2022, richiama alla necessità che gli assetti, per potersi dire adeguati, consentano una verifica e un monitoraggio costante e continuo circa le capacità dell’azienda di creare valore e di assicurarne la continuità, in un’ottica tanto attuale quanto prospettica.
Ciò richiede la necessità che si proceda ad un’attenta pianificazione, sia di breve sia di medio-lungo termine, attraverso la dotazione di strumenti necessari a tale scopo.

Infatti, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta, sulla scorta delle informazioni richieste nella check list, sembrerebbe necessario che l’azienda, a tal fine, proceda con l’elaborazione di un piano industriale e di un piano economico finanziario che tracci la rotta futura che l’azienda intende perseguire e le eventuali derive da arginare, tenendo anche conto della dinamicità dell’ambiente in cui si trova ad operare.

In ultimo, tra i segnali, possono costituire un allarme – che gli adeguati assetti devono essere in grado di rilevare – il superamento di determinate soglie di indebitamento nei confronti di dipendenti, fornitori, banche e, non ultimo, del creditore fiscale e/o contributivo (art. 25-novies del Codice della crisi).

Il riformulato art. 3 del DLgs. 14/2019 ha sicuramente il pregio di riproporre la necessità di un cambiamento della cultura imprenditoriale che sia attenta ai segnali di allarme e, soprattutto, che programmi in un contesto competitivo fortemente dinamico ed evolutivo. Di contro, in ragione dell’output informativo richiesto, l’adeguatezza degli assetti potrebbe trasformarsi in un adempimento difficile da gestire con un aggravio particolare di costi, soprattutto per le imprese di minori dimensioni.