L’Agenzia delle Entrate avrebbe tempo fino al 30 giugno 2023

Di Pamela ALBERTI

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato un decreto contenente misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).

Stando alla bozza circolata, è prevista la proroga del termine per la registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate degli aiuti di Stato COVID nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Tale proroga, viste anche le considerazioni svolte dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte finora fornite, consentirebbe la successiva approvazione di uno slittamento del termine per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato, allo stato attuale fissato al 30 giugno 2022.

L’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115 dispone che, ai fini dei controlli previsti dal medesimo decreto, gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti (RNA) nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nell’RNA, ai fini del decreto, nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (comma 1). A tali adempimenti provvedono l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l’ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti (comma 2).

Secondo la bozza del DL, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, “i termini di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del DM 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:
– dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
– dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023”.

In particolare, la bozza prevede che tale proroga “si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni”.
Stando alla nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate avrebbe tempo fino al 30 giugno 2023, e non più al 31 dicembre 2022, per la registrazione nell’RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Parallelamente, con il DL “Semplificazioni fiscali” sarebbe modificato anche l’art. 31-octies comma 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, sostituendo le parole “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”. Sarebbe quindi prorogata la disposizione secondo cui l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.

Tanto premesso, si ricorda che, nella risposta a interrogazione parlamentare del 11 maggio 2022 n. 5-08035 e nella risposta dell’Agenzia delle Entrate ai Garanti dei contribuenti del 6 giugno 2022, in relazione alla richiesta di proroga dell’autodichiarazione ex DM 11 dicembre 2021 è stato affermato che “in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare, il differimento della data del 30 giugno 2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l’assolvimento dell’obbligo di registrazione. Pertanto, qualunque differimento del suddetto termine del 30 giugno, in favore del contribuente, dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine finale per la registrazione degli aiuti nel RNA.”

La circostanza che il DL semplificazioni sposterà il citato termine del 31 dicembre 2022 sembra quindi porre le basi per una proroga, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del termine di presentazione dell’autodichiarazione.